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Giovedì, 25 Aprile 2024
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La Cassazione mette fuorilegge la cannabis legale: "Reato il commercio dei prodotti derivati"

La sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione è destinata ad avere un impatto enorme: il mercato della canapa in Italia vale oggi circa 80 milioni di euro in crescita a tassi del 100% l'anno

È da oggi reato il commercio di prodotti derivati dalla cannabis. Lo ha deciso il massimo consesso della Cassazione riunita a sezioni unite penali dando notizia della soluzione adottata.

"La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio,del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali presiedute da Domenico Carcano osservano che "integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990,le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante".

La decisione è stata presa dalle Sezioni unite della Cassazione, l'organo preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro. La Procura generale della Cassazione aveva chiesto di "trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale" poiché in merito alla questione della cannabis light si erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se per la prima il commercio di canapa light è vietato, per la seconda è lecito.

Ora la sentenza che pone un colpo ferale al mercato delle infiorescenze della cannabis light.

Cannabis legale, cosa cambia

La sentenza ha suscitato panico negli operatori del settore, ma Carlo Alberto Zaina, avvocato di un commerciante di derivati della cannabis di Ancona spiega che la soluzione adottata dalla Suprema Corte "non fornisce un riferimento preciso" nella definizione di 'efficacia drogante'.

"La frase sull'efficacia drogante è un po' sibillina e può creare un paradosso: se un commerciante vende infiorescenze che sono definite fuori legge ma con percentuali di Thc limitata tale da non suscitare effetto drogante non commette un reato, e dunque può venderla".

Cannabis, Della Vedova: "Sentenza paradossale"

Annuncia battaglia il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova che spiega: ''Occorre mobilitarsi per una iniziativa legislativa che salvaguardi il settore della cannabis light dalla inutile furia proibizionista di Salvini e Fontana''.

'La decisione della Cassazione assume connotati paradossali: si vietano i prodotti a base di cannabis light, prodotti cioè con un bassissimo contenuto di principio attivo. Si cancella o si condanna al mercato nero un settore in espansione lungo tutta la filiera, dalla coltivazione alla commercializzazione; e in tutta la filiera si cancellano decine di migliaia di imprese e posti di lavoro regolari''.

Cannabis light, per la Cassazione è reato il commercio dei derivati

Il giudizio è infatti destinato ad avere un impatto enorme su una delle fette più dinamiche dell'economia italiana. Secondo l'Aical, Associazione italiana cannabis light (la Confindustria della marijuana), pur in assenza di dati certificati, il mercato della canapa in Italia vale oggi circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l'anno. Un valore che comprende l'intera filiera: coltivazione, distribuzione, fino alla vendita di oltre 100 prodotti come fiori, tisane, oli, cosmetici, fino alle farine per la piadina. In tre anni, il numero di negozi di canapa light nel nostro Paese è passato da zero a oltre 3.000.

Cannabis light, cosa succede ora

"Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento sano'' dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la sentenza della Cassazione sulla vendita o la cessione di alcuni prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis.

"La Cassazione ha stabilito che è reato commercializzare i prodotti derivati della cosiddetta cannabis light" spiega il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alle politiche antidroga, Lorenzo Fontana. "Questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti e la bontà delle posizioni espresse e delle scelte da noi adottate fino ad oggi".

Cannabis, gli shop sono legali?

"Dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione il governo non ha più alibi: deve procedere immediatamente alla chiusura dei cannabis shop e proibire la vendite della cosidetta cannabis light in tutti gli esercizi commerciali" afferma Carlo Giovanardi, già responsabile delle politiche antidroga nei governi Berlusconi. Ma è davvero così? 

Che cosa dice la legge 242 del 2016

Come si legge all'articolo 2 della legge in vigore dal 2016 la normativa consente di ottenere dalla canapa con contenuto in THC fino allo 0,2%:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

La stessa legge legge 242 non prevedeva l‘uso ricreativo dei derivati della cannabis light che pertanto rimaneva già a tutti gli effetti non consentito e proibito dalle precedenti leggi in materia sanitaria che restano valide e invariate.  Per questo la cannabis light non si può comunque fumare. Inoltre, anche se la percentuale di THC è molto bassa, potrebbe far risultare positivi ai test antidroga e far risultare quindi illegale mettersi alla guida.

Diversa è la cannabis terapeutica, che in Italia viene prodotta esclusivamente dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e contiene THC in una percentuale che va dal 5% all’8%. Viene distribuita solamente per essere venduta nelle farmacie che la utilizzano per diverse preparazioni rigorosamente sotto prescrizione medica.

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