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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Coronavirus, cosa cambia per chi viaggia: le misure negli altri Paesi 

L'emergenza coronavirus ha costretto diversi Paesi, europei e non, a prendere provvedimenti per evitare la diffusione del Covid-19. Sono in aumento gli Stati che sconsigliano di recarsi nel Nord Italia

La diffusione su scala globale del coronavirus è stata “aiutata” in un certo modo dai viaggi in aereo delle persone che, dopo aver contratto il virus, sono andate in un altro Paese. Proprio per questo motivo moltissimi Stati, europei e non, hanno deciso di adottare dei provvedimenti e delle misure precauzionali per chi arriva dalle zone maggiormente colpite dall'epidemia. Al momento l'Italia è il primo Paese in Europa per il numero di casi e il terzo al livello mondiale, motivo per cui gli italiani in viaggio, soprattutto se provenienti da Lombardia e Veneto, saranno soggetti ad eventuali restrizioni. Dalla Gran Bretagna alla Francia, sono sempre di più i Paesi che sconsigliano di andare nelle zone a rischio, come il Nord Italia, o che adottano misure contro chi viene da quelle aree.

Coronavirus, “auto-isolamento” in Gran Bretagna

Il governo britannico ha deciso che da martedì 25 febbraio, verrà imposto a scopo precauzionale "l'auto-isolamento" per 14 giorni per chi arriva dal Nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presenta sintomi leggeri da contagio per coronavirus. Quarantena obbligatoria anche senza sintomi, sempre per 14 giorni, per chi arriva da Lombardia e Veneto.

Coronavirus, le raccomandazioni in Francia

La Francia per adesso non ha scelto il “pugno duro”. Per ragazzi e bambini che sono stati in vacanza in Lombardia o in Veneto, il consiglio delle autorità è quello da rimanere a casa. Il governo transalpino ha diramato anche alcune semplici raccomandazioni per chi arriva dalle due regioni italiane in cui si sta diffondendo l'epidemia: l'invito è di non uscire di casa, a meno che non sia indispensabile.

Coronavirus, le misure negli altri Paesi 

In Irlanda sono ancora in fase di valutazione eventuali provvedimenti in vista della partita del Sei Nazioni di rugby Irlanda-Italia prevista per il 7 marzo a Dublino. Il governo irlandese ha anche sconsigliato di recarsi nelle aree a rischio in Italia. In Serbia, in Grecia, in Slovenia ed in Croazia sono state sospese le gite scolastiche in Italia.  

Gate “dedicato” a Praga, in Repubblica Ceca, per chi arriva dall'Italia. Inoltre ci sono misure igieniche aumentate e uno screening mirato per i passeggeri. In Bosnia-Erzegovina è stato chiesto di evitare viaggi in Italia, in Cina, in Iran ed in Corea del Sud, tutte zone in cui sono stati registrati dei casi di contagi. Misure restrittive anche in Israele, dove il ministero degli Esteri ha pubblicato un avviso ufficiale per sconsigliare ai cittadini israeliani di recarsi nelle sette regioni del Nord Italia.

In Kuwait sono stati sospesi tutti i voli da e per l'Italia, la Corea del Sud e la Thailandia, a causa del diffondersi dell'epidemia di coronavirus in questi tre Paesi. Invece, tutte le persone straniere che nelle ultime due settimane hanno visitato questi Stati, non potranno entrare in Kuwait, mentre per i cittadini kuwaitiani sarà prevista la quarantena.

Coronavirus e viaggi, i diritti dei consumatori

L’emergenza coronavirus sta comportando l’adozione, a livello nazionale e internazionale, di diverse misure restrittive della circolazione, che si riflettono inevitabilmente su quanti avevano, in questi giorni, programmato vacanze e soggiorni fuori porta. Quali sono i diritti dei passeggeri in circostanze emergenziali come queste? 

“In questi giorni riceviamo numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus” dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia; “i consumatori ci chiedono come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e  internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato”.

Una prima distinzione da effettuare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel primo caso, nell’eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha avere diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto: sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non avendo usufruito del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema ad ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

  • Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. A tal proposito si ricorda che:
  • Se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto.
  • In caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in.
  • Laddove la normativa preveda, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, si ricorda che, in queste circostanze, tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza. 

Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

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