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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Cassazione: sì alla sosta sulla corsia d’emergenza quando scappa la pipì

La decisione in merito al processo a un tassista che si era fermato per espletare un bisogno fisiologico ed era stato tamponato da un motociclo, il cui guidatore era poi morto

È possibile fermarsi per fare pipì nella corsia d’emergenza in autostrada. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione, che fa chiarezza sul concetto di “malessere”, richiamato nell’articolo 176 del Codice della strada per giustificare la sosta nelle corsie d’emergenza delle strade extraurbane e delle autostrade. Secondo i giudici, riporta studiocataldi.it, non è necessario che detto “malessere” derivi da una patologia: è sufficiente che si tratti di un disagio (come appunto può essere l’urgenza di un impellente bisogno fisiologico) tale però da impedire all’automobilista di guidare con attenzione.

"Malessere" e corsia d'emergenza: cosa dice la Cassazione

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di assoluzione del giudice per l’udienza preliminare “perché il fatto non costituisce reato” nel caso di un tassista accusato di omicidio colposo. L’uomo si era fermato con l’auto lungo la corsia d’emergenza per espletare un bisogno fisiologico e, mentre stava risalendo sulla vettura, era stato tamponato violentemente da un motociclo, il cui guidatore era poi deceduto. Il tassista era stato a chiamato quindi a rispondere di omicidio colposo commesso con contestuale violazione dell'art. 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia.

La Corte aveva rigettato l’appello delle parti civili – il fratello e il figlio della vittima – rilevando che l'imputato, per età e problemi prostatici, a causa del "malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla corsia d'emergenza e che il veicolo era stato parcheggiato correttamente, ben accostato a destra. Le parti civili a quel punto avevano proposto ricorso alla Cassazione, contestando la qualifica del “bisogno urinario come ‘malessere’ non essendo tale l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso”. La Cassazione però ha definito infondato il ricorso, definendo il termine “malessere” nel “lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria”.

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