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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Gli assegni familiari e per congedo matrimoniale valgono anche per unioni civili e convivenze

Una circolare dell’Inps, la 84/2017, ha precisato che sia i membri di un’unione civile che i conviventi possono godere dell’assegno familiare alle stesse condizioni di una famiglia classica secondo il principio di legge in base al quale tutti i provvedimenti che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle persone che formino un’unione civile.

L’assegno familiare si applica alle unioni civili in 3 ipotesi, secondo quanto ufficializzato dall’Inps:

- l’unione civile nella quale solo una delle 2 parti ha una pensione erogata dall’Inps o ha un lavoro dipendente. Se solo una delle parti dell’unione civile ha un lavoro dipendente o una pensione, l’Inps riconosce il diritto a ricevere gli assegni familiari previsti per legge;
- l’unione civile nella quale vi siano uno o più figli nati da un precedente legame. Ai figli vengono sempre riconosciuti i trattamenti previsti dalla legge su una delle due posizioni previdenziali dei genitori, indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia poi formato un’unione civile. Nel caso in cui i genitori non fossero pensionati o lavoratori dipendenti, la creazione di un’unione con una persona con un lavoro dipendente o che percepisce una pensione Inps fa scattare il diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare;
- l’unione civile nella quale sono presenti figli nati dopo l’unione civile stessa. In questo caso l’assegno familiare è riconosciuto se il figlio è inserito all’interno del nucleo familiare.

L’assegno familiare a conviventi vale solo in presenza di contratto di convivenza previsto dalla legge Cirinnà. Il contratto deve essere stipulato, ovviamente, e indicare con chiarezza qual è l’apporto economico di ciascuno al bilancio familiare. L’assegno per congedo matrimoniale vale anche per le unioni civili, perché anche chi si unisce secondo questa forma può godere del congedo di 8 giorni riconosciuto a chi contrae matrimonio. Di contro, in caso di interruzione dell’unione civile, per gli eventuali assegni familiari erogati dall’Inps valgono le norme del codice civile.
 

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