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Sabato, 20 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Il bollo auto per il 2013 non va più pagato, neanche se lo chiede Equitalia

Chi nel 2017 abbia ricevuto una cartella di Equitalia per il pagamento del bollo relativo all’anno 2013 può ignorarla e non pagare nulla (salvo alcuni casi). Il pagamento del bollo auto per il 2013 è prescritto, perché per tale pagamento la prescrizione è di 3 anni e, come ricorda l’associazione dei consumatori con sede a Venezia Adico, i 3 anni “devono essere contati a partire dall’anno dopo la scadenze del bollo”. Per il 2013 il computo parte dunque dall’1 gennaio 2014 e la tassa va in prescrizione dopo il 31 dicembre 2016. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016 ha conferrmato questa tempistica.

La prescrizione è interrotta in caso di sollecito o avviso di accertamento ricevuto entro il 31 dicembre 2016 e il destinatario non ha impugnato tale sollecito o avviso. Nel caso di sollecito da parte della Regione alla quale va pagato il bollo, ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 701 del 15 gennaio 2014 ha infatti stabilito che il termine di prescrizione diviene di 10 anni. In pratica, e le Regioni hanno 3 anni per notificare un sollecito di pagamento ed in questo modo possono perseguire la riscossione del tributo per 10 anni prima che lo stesso venga prescritto. 

In caso di dubbio si può inoltrare un’istanza di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, cui l’agenzia in questione deve rispondere entro 220 giorni (se la cartella non viene annullata il contribuente si può poi passare alle vie legali). Sempre entro 60 giorni dalla suddetta notifica è anche possibile ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale. 

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