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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come si svolgono i tirocini

Il tirocinio è una procedura di formazione che mira a fornire competenze professionali e a consentire l’inserimento/reinserimento lavorativo di un soggetto, e non si configura come un rapporto di lavoro vero e proprio. Ecco le sue speficità.

I tirocini possono essere curricolari (stage) o extracurriculari, a seconda che siano o non siano previsti all’interno di percorsi di studio scolastici e universitari e rivolti agli studenti per realizzare momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell’ambito dei processi formativi. Rientrano tra quelli curricolari i tirocini che danno diritto a crediti formativi, compresi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari nonché i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, anche se non strettamente necessari all’ottenimento di crediti formativi e al conseguimento del titolo di studio. I tirocini extracurriculari possono invece essere di formazione e orientamento (se svolti entro i 12 mesi dal conseguimento dell'ultimo titolo di studio), di inserimento / reinserimento lavorativo (quando rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati), di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Il tirocinio è un rapporto a 3, diversamente dal rapporto di lavoro che è a 2 (datore di lavoro e lavoratore). Accanto al tirocinante che svolge il periodo di formazione oggetto del tirocinio e al soggetto ospitante, che ospita all’interno della propria struttura il tirocinante per il perfezionamento del periodo formativo previsto, vi è infatti un ente promotore che oltre a promuovere il tirocinio assolve a tutti gli oneri burocratici previsti dalla  legge ed assicura il tirocinante stipulando apposita polizza, contro gli infortuni sul lavoro (presso l’Inail) e per la responsabilità civile verso terzi (con idonea compagnia assicuratrice).

Il tirocinio si realizza attraverso una convenzione tra l’ente promotore e il soggetto ospitante attraverso la quale viene fissata una cornice per la formazione del tirocinante. Modalità e tempi di svolgimento del tirocinio (come la durata e l’orario di lavoro, le finalità e le attività che lo stesso andrà a svolgere in relazione alla figura professionale di riferimento) sono stabilite nel progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto per presa visione ed accettazione da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

Il tirocinante è affiancato da tutor indicati nel progetto formativo individuale e incaricati di verificare che il tirocinio consenta di raggiungere le finalità per le quali viene svolto e di assistere il tirocinante in tutte attività che gli verranno assegnate. Al termine dell'esperienza è previsto, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, il rilascio di un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze eventualmente acquisite, che saranno registrate nel Libretto Formativo del cittadino.

Il numero di tirocinanti impiegabili dipende dalle dimensioni della struttura dell soggetto ospitante. Le Linee Guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 consentono un solo tirocinante in unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, 2 tirocinanti in unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; tirocinanti in numero pari al 10% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato in unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato

I tirocinanti percepiscono un'indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili, che le Regioni possono elevare, corrisposta al tirocinante a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile.

I tirocini hanno durata diversa a seconda della tipologia a cui appartengono per i tirocini formativi e di orientamento, per quelli di inserimento/reinserimento al lavoro e per quelli in favore di soggetti svantaggiati  la durata massima è di 12 mesi; per i tirocini in favore di soggetti disabili la durata massima è di 24 mesi, mentre per tutti i tirocini extracurriculari la durata minima è di almeno 2 mesi.

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