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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come comprare casa attraverso il leasing

Il contratto di leasing, nella versione di leasing immobiliare abitativo, può essere utilizzato anche per comprare casa e consente di diventare proprietario di fatto di un immobile, senza risultarne intestatario (fino a quando non si formalizza il riscatto dell’immobile stesso).

Per acquistare casa tramite leasing va stipulato un contratto con una banca o una società di leasing (concedente), in base al quale la banca o la società s’impegna ad acquistare o a far costruire una casa, a scelta del cliente e secondo le sue indicazioni, e a metterla poi a disposizione del cliente (utilizzatore) per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto, il cliente avrà la facoltà di acquistare la proprietà del bene pagandone il prezzo (riscatto) stabilito nel contratto.

Rispetto al mutuo il leasing può coprire l’intero valore dell’abitazione e non massimo l’80% (come accade di norma col mutuo) e consente di pagare un’imposta di registro sull’atto di acquisto è ridotta (inoltre, sia il prezzo del riscatto che il canone sono detraibili). Ancora: mediante il leasing è possibile organizzare con flessibilità l’importo e la periodicità della rata e del riscatto finale e la conclusione del contratto di leasing non richiede garanzie ipotecarie (perché il concedente dell’immobile è garantito dal fatto di essere il proprietario del bene stesso fino a quando non ha luogo il riscatto).

Il leasing abitativo comporta la stipula di una polizza assicurativa da parte dell’utilizzatore, perché questi può utilizzare l’immobile molto prima di divenirne proprietario a tutti gli effetti, esercitando il riscatto. Dal momento della consegna dell’appartamento, l’utilizzatore, benché ancora non proprietario, assume tutti i rischi per i danni subiti dall’immobile e per questo la polizza assicurativa è di solito inserita tra le clausole del leasing abitativo (è prassi, ma non è un obbligo, concedente e utilizzatore possono anche accordarsi diversamente).

L’utilizzatore può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni di leasing in caso di perdita del lavoro e delle conseguenti difficoltà economiche, purché tale eventualità non configuri una delle seguenti ipotesi:     

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • recesso del datore di lavoro per giusta causa;
  • recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

Il diritto alla sospensione opera una sola volta e per un massimo di 12 mesi, dopo di che il pagamento dei canoni riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto (salvo che le parti non abbiano rinegoziato le condizioni del leasing). Se al termine della sospensione l’utilizzatore non riprende a pagare regolarmente i canoni o si renda comunque inadempiente, la banca o la società concedente ha diritto alla restituzione del bene e può agire per il rilascio dell’immobile con il procedimento per convalida di sfratto, vale a dire con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie in caso di morosità dell’inquilino.

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