rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Asso di denari

Asso di denari

A cura di Carlo Sala

I diritti delle lavoratrici in gravidanza o con figli fino a un anno

I diritti delle lavoratrici in attesa di un figlio o con bambini piccoli sono regolati dal D.Lgs 151/2001 (noto come Testo Unico della disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità o anche come Decreto Genitorialità). Ecco le principali misure previste.

Le lavoratrici in stato interessante hanno diritto a permessi retribuiti nella misura del 100% dello stipendio per gli esami prenatali, gli accertamenti clinici o le visite mediche specialistiche che vengono fatte durante l’orario di lavoro. Questi permessi devono essere richiesti con moduli diversi rispetto a quelli per la malattia o i permessi generici.

Il datore di lavoro deve garantire la salute della lavoratrice incinta evitandole lavori faticosi, che le obblighino a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o le espongano ad agenti fisici, chimici o biologici pertanto (se la lavoratrice fa un lavoro simile deve essere adibita temporaneamente a lavori diversi). Sono considerati a rischio, durante la gravidanza, i lavori pesanti (come quelli domestici), i lavori che prevedono il sollevamento di carichi pesanti, i lavori eccessivamente rumorosi o in ambienti troppo caldi o troppo freddi, i  lavori soggetti a vibrazioni continue. Il cambio temporaneo di mansione non può comunque comportare un uso eccessivo della  fotocopiatrice, l’uso di scale portatili (per esempio per archiviare i documenti in alto) e un uso del computer di oltre 20 ore alla settimana.

La lavoratrice in gravidanza ha diritto alla maternità anticipata se non può essere spostata a un’altra mansione. Tale diritto è previsto per tutte le lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto, e anche per le lavoratrici autonome (in quest’ultimo caso la retribuzione è pari all’80% dell’ultima busta paga. La maternità anticipata può essere chiesta anche se ci sono complicazioni in gravidanza, che niente hanno a che vedere con il lavoro svolto, o se ci sono forme morbose preesistenti che si pensa possano aggravare lo stato di gravidanza. Se la maternità anticipata viene chiesta per motivi di salute, si deve presentare richiesta alla ASL, presentando un certificato medico che attesta la gravidanza e un altro certificato (di solito del ginecologo), in cui il medico conferma le complicazioni della gravidanza; se invece viene richiesta per motivi legati all’ambiente di lavoro, si deve presentare la domanda alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) con sede nella città di residenza, sempre accompagnato da certificato che attesti la gravidanza, la DTL darà una ricevuta in duplice copia che dovrà essere portata al datore di lavoro (l’approvazione della domanda avviene di norma in 7 giorni e di solito vige il silenzio assenso).

Il congedo di maternità può essere dato a lavoratrici del settore pubblico e privato per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo. In questo periodo, le donne ricevono l’80% dello stipendio. A questo tipo di congedo hanno diritto anche le lavoratrici autonome e le iscritte alle varie gestioni separate. È possibile rimandare l’astensione dal lavoro fino a un mese prima del parto, grazie al congedo di maternità flessibile (legge 53/2000). Per continuare a lavorare a gravidanza così inoltrata si deve invece avere una certificazione del tuo ginecologo.

La lavoratrice non può essere licenziata finché il bimbo non ha compiuto 12 mesi mentre se si dimette di sua volontà, entro un anno dalla nascita del figlio, ha diritto a percepire la Naspi (in base all’articolo 55 del Decreto Genitorialità, tale diritto può essere esercitato da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell’anno di vita del bambino, e questo indipendentemente dal fatto che si sia percepita o meno l’indennità di maternità per parte di quel periodo). Possono presentare le dimissioni e ottenere la Naspi tutte le lavoratrici dipendenti sia assunte a tempo determinato che indeterminato del settore privato, oltre a quelle assunte a tempo determinato (ma non quella con contratto a tempo indeterminato) nel pubblico. 

Nel primo anno di vita del figlio si ha diritto a 2 permessi giornalieri (retribuiti al 100%) di un’ora ciascuno per l’allattamento (i 2 permessi possono anche essere cumulati, così da terminare la giornata lavorativa 2 ore prima); se però si lavora meno di 6 ore, è previsto un solo periodo di riposo. Se si porta il bambino all’asilo nido o in una struttura istituita dal datore di lavoro dentro il luogo di lavoro o nelle vicinanze, i periodi di pausa si riducono di mezzora.

Si parla di

I diritti delle lavoratrici in gravidanza o con figli fino a un anno

Today è in caricamento