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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Quando Equitalia può pignorare o ipotecare la prima casa

Non esiste un divieto di legge che impedisca ai creditori di pignorare, espropriare e far mettere in vendita la prima casa del debitore, con lo scopo di soddisfarsi sul ricavato. E nel caso in cui il creditore sia un privato non esiste neppure un limite minimo di debito sotto al quale il pignoramento dell’immobile sia vietato, come succede invece se il creditore è Equitalia.

Equitalia può pignorare la prima casa solo per debiti di almeno 120mila euro dando avviso al debitore. E comunque non può mai procedere al pignoramento quando:
- la casa è destinata ad uso abitativo e il debitore vi risiede. La destinazione della casa è quella che risulta dall’accatastamento, che deve essere per uso abitativo e il debitore deve avere lì la propria residenza anagrafica, cioè quella stata dichiarata in comune;
- il debitore non possiede altri immobili e la casa in questione rappresenta l’unica di sua proprietà;
- la casa non è di lusso: deve cioè essere accatastata come di categoria A (escluso A/10), ma non deve appartenere alle categorie A/8-A/9.

La prima casa può essere espropriata anche quando i proprietari siano più di uno e non tutti siano debitori di chi agisce. Un immobile cointestato può infatti essere oggetto di pignoramento a causa dei debiti di uno solo o di alcuni dei suoi proprietari, purché prima si siano informati gli altri titolari e vi sia stata la previa divisione delle quote di proprietà. 

La divisione, con un accordo tra le parti o altrimenti per giudizio, può stabilire la divisione materiale della casa (quando è composta da più appartamenti o comunque da porzioni separabili) o il valore economico della parte che spetta ad ogni proprietario.

Equitalia può comunque ipotecare la prima casa per debiti di almeno 20mila euro, anche quando non le è consentito procedere al pignoramento. L’ipoteca serve nel caso in cui l’espropriazione della casa fosse attivata da altro eventuale creditore privato e consente ad Equitalia di intervenire nella divisione delle somme così ricavate dalla vendita in virtù proprio dell’ipoteca a tutela della stessa Equitalia.

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