Lunedì 31 luglio prima scadenza per la rottamazione delle cartelle Equitalia
Lunedì 31 luglio scade il termine per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione delle cartelle della soppressa Equitalia, cui è subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Importo da pagare e numero delle eventuali rate sono già stati comunicati dall’Agenzia. Senza necessità di pin e password personali se ne può ricevere una copia via e-mail compilando il form "Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute". Basta inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione. La comunicazione riferisce dell’accoglimento o rigetto dell’adesione alla rottamazione, di eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata, dell’importo/i da pagare e della data/e entro cui effettuare il pagamento.
Per pagare si possono usare i bollettini intestati “Equitalia Servizi di Riscossione” nonché quelli, dall’1 luglio 2017, ”Agenzia delle entrate-Riscossione”. Il/i bollettino/i di pagamento e il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente sono stati pure forniti con la comunicazione relativa alla domanda di rottamazione.
Col pagamento della prima/unica rata sono revocati i piani di rateizzazione precedenti (se ce ne erano) riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata e può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
La rottamazione non scatta in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le procedure di riscossione e non sarà possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata. Possono però essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario. Se il mancato, insufficiente o tardivo pagamento riguarda rate successive alla prima si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione; è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
Se la rottamazione non è stata concessa si può chiedere una nuova rateizzazione delle somme da pagare come previste in origine (quindi senza gli sconti della rottamazione non concessa) e ove fossero già stati predisposti piani di dilazione che sono però decaduti nel frattempo è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute (se invece tali piani di dilazione non sono decaduti, si può proseguire con la precedente rateizzazione).