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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come funziona la maternità facoltativa/congedo parentale

Oltre alla maternità obbligatori, per la nascita di un figlio si può usufruire anche della maternità facoltativa, propriamente detta congedo parentale.

La maternità facoltativa è aggiuntiva a quella obbligatoria e consente un’astensione dal lavoro, successiva a quella dovuta alla maternità obbligatoria, per un periodo di 6 mesi. Può essere goduta fino al compimento dei 12 anni da parte del figlio, in un’unica soluzione oppure frazionata in mesi, giorni e anche in ore. Al posto della maternità facoltativa, peraltro, la legge consente alla madre di optare per un part-time per lo stesso periodo per cui potrebbe godere della maternità facoltativa.

La maternità facoltativa spetta alle lavoratrici dipendenti ma non solo, possono infatti goderne anche:

  • le lavoratrici e i lavoratori agricoli, ma a determinate condizioni, come 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la nascita del bambino;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata, anche in questo caso a determinate condizioni, come 3 mesi di effettiva contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento per il calcolo dell’assegno di maternità;
  • le lavoratrici autonome, che però hanno diritto a soli 3 mesi da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino.

L’Inps precisa che «il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro».

La maternità facoltativa vale anche per le madri adottive e affidatarie,  in questo caso non si farà riferimento alla data di nascita del minore ma a quella di ingresso nel nucleo famigliare.

La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps in via telematica, secondo una delle seguenti modalità:

  • Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

La maternità facoltativa prevede una retribuzione differenziata a seconda dell’età del figlio:

  • fino ai 6 anni del bambino per un massimo complessivo di 6 mesi viene corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del i congedo;
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione; altrimenti non viene retribuito affatto;
  • dagli 8 ai 12 anni del bambino non è prevista alcuna retribuzione ed è consentita solo l’astensione dal lavoro.

Anche i padri possono godere del congedo parentale e questo consente ai genitori di decidere insieme chi dei 2 si asterrà dal lavoro, magari anche valutando chi perde di più in termini retributivi. Le regole, nel caso di congedo parentale del padre, sono le stesse, tranne che per la durata del periodo di astensione, che è regolato come segue:

  • il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, che diventano 7 mesi «dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi», come informa la stessa Inps;
  • le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi;
  • il genitore solo (padre o madre che sia, si tratta del genitore il cui partner sia deceduto oppure abbia ottenuto l’affidamento esclusivo del minore) può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.

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