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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Quando si può avere la Naspi se non si è dipendenti o si lascia il lavoro di propria iniziativa

La Naspi (indennità di disoccupazione) è corrisposta anche quando ci si licenzia di propria iniziativa per giusta causa nonché quando vengono meno rapporti di collaborazione e non di vero e proprio lavoro subordinato. La Naspi in caso di dimissioni per giusta causa è prevista, secondo quanto precisato dalla circolare del’’Inps n.94 del 12 maggio scorso, nelle ipotesi in cui le dimissioni siano dovute a:

- mancato pagamento dello stipendio;
- mobbing o molestie sessuali sul lavoro;
- peggioramento delle proprie mansioni lavorative (demansionamento);
- variazioni di condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone (fisiche o giuridiche dell’azienda);
- spostamento da una sede lavorativa a un’altra senza motivazioni plausibili (tecniche, produttive o organizzative);
- comportamento ingiurioso da parte del datore di lavoro.

La Naspi per i parasubordinati è prevista dal Jobs Act col nome di Dis-Coll ed è riservata a chi abbia perso il lavoro tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2015 e sia iscritto alla sola gestione separata dell’Inps senza essere né pensionato né in possesso di partita Iva. Per ottenerla occorre aver versato almeno 3 mesi di contributi a partire dall’1 gennaio 2014 (una mensilità almeno deve essere stata versata nel 2015.) La Dis-Coll sostituisce l’indennità una tantum prevista dalla Legge Fornero e non può essere percepita per più di sei mesi.

La Naspi per chi avvia un’attività può essere richiesta in una unica soluzione, tanto nel caso in cui si avvii un’attività autonoma e individuale quanto nel caso in cui si dia vita a un’associazione in cooperativa. La Naspi in questo caso può essere chiesta non solo quando l’attività autonoma viene avviata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ma anche quando quella attività è stata avviata in parallelo con lo svolgimento di un lavoro subordinato (ovviamentein questo caso la Naspi potrà essere chiesta solo quando il parallelismo viene meno perché  il rapporto di lavoro subordinato viene a cessare). La domanda va inoltrata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se l’attività è già avviata, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi. Se però per qualsiasi motivo l’attività autonoma non venisse avviata o venisse interrotta ove già avviata, si dovrà restituire l’intera somma percepita come Naspi.
 

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