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Martedì, 19 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Da quando e fino a quando si può godere della Naspi

Introdotta dalla legge Fornero per (ex) lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro, la Naspi è un’indennità di disoccupazione corrisposta dall’Inps in misura pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.

La Naspi spetta dall’ottavo al trentottesimo giorno successivo all’evento che dà diritto ad essa. Nel dettaglio essa spetta:

- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;

- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;

- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

La Naspi viene pagata ogni mese per l’intero periodo in cui si ha diritto a percepirla (pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, esclusi i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione) e tale periodo è coperto da contribuzione figurativa. La Naspi viene rivalutata secondo l’indice Istat e può essere ridotta (di norma dell’80%) in specifici casi previsti dalla legge. La riduzione scatta nelle seguenti ipotesi:

- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e cioè pari a 4.800 euro;

- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro;

- cessazione di un rapporto di lavoro mentre se ne svolgono 2 o più (con subordinazione e tempo parziale) se il reddito percepito corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro;

- svolgimento di attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro;

- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, a patto che il reddito prodotto consenta il mantenimento dello stato di disoccupazione, e a patto che il percettore del reddito comunichi all’Inps il reddito annuo entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda.

L’indennità di disoccupazione viene sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, nuova occupazione con contratto di massimo 6 mesi, mancata comunicazione all’Inps del reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi. La Naspi decade se si perde lo status di disoccupato.

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