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Sabato, 20 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa è e come funziona il periodo di comporto

Il lavoratore che si ammala ha sempre diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo, denominato “periodo di comporto”, e questo gli consente di beneficiare di varie tutele. Durante il periodo di comporto il lavoratore non può essere licenziato a causa delle sue malattie, tranne il caso in cui ricada nel licenziamento per giusta causa.

La durata del periodo di comporto è fissata dalla legge, dagli usi e dal contratto collettivo di lavoro nazionale (o individuale, se più favorevole) e di norma aumenta al progredire della qualifica del dipendente e della sua anzianità di servizio. Non tutti i periodi di malattia vanno conteggiati ai fini del comporto, se la malattia è conseguente a un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, infatti, l’assenza conseguente non è soggetta a limiti massimi. La Corte di Cassazione propende inoltre per escludere dal computo nel comporto delle assenze per malattia imputabile al datore di lavoro, ovvero quelle che sono scaturite dalla nocività dell’ambiente di lavoro, per violazione del dovere di sicurezza, o ancora le malattie cumulate dal lavoratore invalido adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Durante il periodo di comporto il lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera di malattia, di norma a carico dell’Inps ma anticipata dal datore. L’indennità può essere integrata a carico dell’azienda mediante una procedura di lordizzazione che evita che il lavoratore in malattia possa percepire una retribuzione netta maggiore di quella lavorativa.

Se la malattia supera il periodo di comporto, l’azienda può licenziare il lavoratore, con preavviso. Poiché non si tratta di licenziamento disciplinare, non sarà necessaria alcuna contestazione, basterà che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia indicata dal datore come giustificazione del recesso. Anche ove si sia superato il periodo di comporto e il datore di lavoro accetti la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, lo stesso datore di lavoro non perde il diritto di licenziamento, a condizione che dimostri il nesso tra la scadenza del comporto e la successiva risoluzione del rapporto.
 

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