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Giovedì, 25 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Tutti i permessi di cui può godere chi svolge lavoro dipendente

I permessi di lavoro retribuiti rappresentano periodi di tempo in cui il dipendente può astenersi dall’obbligo della prestazione lavorativa conservando il posto di lavoro, la normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) e il riconoscimento dell’anzianità di servizio. Esistono vari tipi di permessi, ciascuno con proprie caratteristiche e requisiti, ecco i principali.

Riduzione dell’orario di lavoro (Rol): sono riconosciuti dai vari Ccnl su base annua ed il loro quantitativo, nell’arco dell’anno, varia a seconda del Ccnl nonché della qualifica, dell’anzianità di servizio e dell’orario di lavoro. In caso di mancata fruizione dei Rol da parte del lavoratore entro i termini previsti dalla contrazione collettiva, è prevista la monetizzazione del monte ore residuo, il cui valore è calcolato sulla base delle retribuzione in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione. 

Permessi per le ex festività: sono riconosciuti per le festività che non rientrano più tra quelle riconosciute dalla legge 54/1977, vale a dire per S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo e consentono di fruire di 32 ore di permessi individuali aggiuntivi (entro una scadenza stabilita dalla contrattazione collettiva). Ove non vengano goduti, è prevista un’indennità sostitutiva, calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine per godere del permesso.

Permessi per allattamento: sono riconosciuti alla madre lavoratrice (in taluni casi anche al padre lavoratore), nella misura di 1 o 2 al giorno (anche cumulabili) per il primo anno di vita del figlio (fino a 3 anni in caso di handicap grave del bambino) o durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Totalmente a carico dell’Inps, questi periodi di riposo spettano nella misura di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore e di 2 ore ove l’orario giornaliero di lavoro duri oltre 6 ore. In caso di parto gemellare o, in alternativa, in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo spettanti alla lavoratrice sono raddoppiate mentre si riducono a mezz'ora ciascuno ove si fruisca dell'asilo nido o di un'altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Permessi retribuiti in base alla legge 104/92: totalmente a carico dell’Inps, possono essere richiesti dal dipendente al datore di lavoro per specifiche circostanze: disabili in situazione di gravità; genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, c. 36-37, l. n.76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità (il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado solo qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona con disabilità grave, abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti). La persona che richiede o per la quale si richiedono tali permessi deve essere in situazione di disabilità grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/1992; inoltre, non deve essere riscontrato il ricovero a tempo pieno, presso strutture ospedaliere o simili, del disabile grave.

I permessi retribuiti ai sensi della l. 104/1992 si traducono, per il lavoratore disabile, in 3 giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o 2 ore. Invece per i genitori e i famigliari lavoratori, è necessario distinguere in base all'età dell'assistito. Infatti ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni spettano in alternativa:

  • 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione;
  • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore

Per i genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra 3 e 12 anni di vita e per i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità (purché siano trascorsi dai 3 ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore) sono previsti in alternativa: 3  giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore, o il prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore. Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, spettano 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Permessi studio in base all’art. 10 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori): sono riconosciuti per “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”. L’ammontare delle ore retribuite per il diritto allo studio viene stabilito dai singoli Ccnl, nella grandissima maggioranza dei casi consiste in un massimo di 150 ore di permesso, da utilizzarsi entro un determinato periodo di tempo (di solito un triennio). I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi, pertanto sono concessi per seguire un corso ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame. 

Permessi per lutto: in base dell’art. 4 della legge 53/2000 “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”. Il permesso per lutto deve essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso del familiare e chi lo utilizza ha diritto alla retribuzione normale.

Permesso per la donazione del sangue: è riconosciuta in caso di prelievo minimo di 250 grammi di sangue effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Salute, e consente di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata in cui ha luogo la donazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione (ai datori di lavoro spetta il rimborso, da parte dell’Inps, delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non lavorate nella giornata di donazione). Il lavoratore ha l’onere di presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue con indicazione di:

  • dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione;
  • quantità del prelievo;
  • giorno e ora del prelievo;
  • il centro che l’ha effettuato

In caso di inidoneità alla donazione è comunque garantita la retribuzione al lavoratore dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (art.1 del d.m. 18 novembre 2015).

Permessi elettorali: secondo l’art. 119 del T.U. 361/57, modificato dalla l.53/90, e dall’art. 1 della l. 69/1992, in occasione di elezioni (politiche e amministrative) e referendum, i lavoratori subordinati hanno il diritto di astenersi dall’attività lavorativa nel caso in cui adempiano alle funzioni di presidenti di seggio o di segretari e scrutatori di seggio o di rappresentanti di lista/partito o di componente dei comitati promotori (in caso di referendum). I giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa ed i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal dipendente mediante la presentazione al datore di lavoro di idonea documentazione indicante le giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.

Congedo matrimoniale: riconosciuto in occasione del matrimonio o unione civile, ha normalmente una durata complessiva di 15 giorni (sabati e domeniche inclusi), non frazionabili, che decorrono dal giorno del matrimonio/unione civile (il datore di lavoro deve normalmente concederlo entro i 30 giorni successivi alla data in cui è stato contratto il matrimonio). In congedo matrimoniale si ha diritto, di norma, al compenso ordinario di una normale giornata lavorativa.

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