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Giovedì, 25 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Ravvedimento fiscale relativo al 2016: c’è tempo fino al 30 giugno

Chi non ha rispettato le scadenze fiscali può mettersi in regola tramite il ravvedimento annuale, predisposto dall'Agenzia delle Entrate per pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi beneficiando di una sanzione ridotta.

Il ravvedimento per il 2016 può essere effettuato fino al 30 giugno 2017 e consente di regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura inadeguata entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 12,5% rispetto al minimo. 

Il ravvedimento è consentito a specifiche categorie di contribuenti: dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali che devono ancora versare Irpef e addizionali.

Il pagamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche. Può essere effettuato direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito; oppure può essere effettuato indirettamente rivolgendosi a un intermediario abilitato. Chi non ha partita IVA può effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Per il ravvedimento vanno utilizzati codici tributo che sono: 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 8901- Sanzione pecuniaria Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef.
 

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