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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Il regime fiscale dei redditi maturati con i ‘lavoretti’

Per assenza di soluzioni migliori o per arrotondare, i lavoretti occasionali sono sempre più diffusi in Italia. Ma come ogni fonte di reddito, anche i lavoretti sono sottoposti al fisco, anche se non sempre, vista la loro occasionalità.

I guadagni vanno dichiarati al fisco solo se superano i 4.800 euro nel corso dell’anno solare. Se le prestazioni sono state svolte solo per committenti non titolari di partita Iva, la dichiarazione di tali redditi non serve, nel caso in cui i committenti siano aziende o comunque sostituti d’imposta le prestazioni occasionali sono invece soggette alla ritenuta d’acconto e qualora nell’arco dell’anno non abbiano fruttato oltre 4.800 euro la dichiarazione dei redditi, diventa l’occasione per recuperare le ritenute d’acconto (pari al 20% dei compensi lordi percepiti) sotto forma di credito verso il fisco.

La dichiarazione va presentata in modo diverso a seconda del fatto che i lavoretti siano stati l’unica attività svolta o un’attività accessoria rispetto a un lavoro dipendente. In caso di assenza di altro rapporto di lavoro dipendente (o di pensione), la comunicazione da presentare è il Modello dei redditi per le persone fisiche: va compilata la sezione relativa agli “altri redditi” (RL), indicando al rigo RL15 i compensi lordi e all’RL20 le ritenute d’acconto subite (queste ultime possono essere individuate facendo riferimento alle Certificazioni uniche ricevute dai committenti titolari di partita Iva per i quali si è prestato lavoro). Se invece le prestazioni occasionali si affiancano a un altro lavoro dipendente o alla pensione, la dichiarazione dovrà avvenire nel modello 730, nella sezione “redditi diversi”.

Sono esenti da dichiarazione i redditi percepiti tramite i “nuovi voucher”: i Libretti famiglia e i contratti PrestO.

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