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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa cambia con il nuovo regime del roaming telefonico per i Paesi della Ue

Da giovedì 15 giugno 2017 il roaming è stato unificato per tutti i Paesi membri dell’Unione europea, consentendo di pagare lo stesso prezzo in vigore quando si chiama dal territorio in cui si vive e si è stipulato il contratto anche nel caso in cui la chiamata (o l’invio di sms) viene effettuato da altro Paese (purché membro della Ue). Ci sono però alcuni dettagli da tenere a mente.

Il sovrapprezzo per chiamate dall’estero resta in vigore per telefonia fissa, perché il roaming unico vale per l’utilizzo di cellulari (quale che sia, fisso o mobile, il numero chiamato).

Per il traffico dati (in GB) esistono soglie oltre le quali scatta il sovrapprezzo, che può arrivare fino a 7,7 euro per ogni gigabyte. Le soglie sono quelle che ciascun operatore pratica a seconda del contratto stipulato: esaurita tale soglia il sovrapprezzo scatta anche se non si va all’estero ma, ovviamente, se ci si trova all’estero il sovrapprezzo è maggiore. tale sovrapprezzo per l’estero dovrebbe scendere a 6 euro per GB dall’1 gennaio 2018, a 4,5 euro dall'1 gennaio 2019, a 3,5 euro dall’1 gennaio 2020, a 3 euro dall’1 gennaio 2021 e infine a 2,5 euro dall’1 gennaio 2022

Il roaming unico vale per il Regno Unito fino alla Brexit ma sarà poi esteso, anche ad alcuni paesi non aderenti all’Ue: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Svizzera non intende invece partecipare al roaming unico. Se ci si trova su una nave, ci si dovrà accertare che la linea da cui è servita sia terrestre perché l’abolizione del roaming riguarda solo ta e linea.

Chi chiama più dall’estero che dal Paese dove ha stipulato il contratto nell’arco di 4 mesi rischia di vedersi applicare costi extra, perché in quel caso scatta il sospetto che si sia stipulato un contratto in un Paese diverso dal proprio per avere un prezzo contrattuale migliore, benché non si sia residenti nel Paese a cui si riferisce il contratto. L’applicazione di costi extra in casi sospetti è però obbligatoriamente subordinata a una procedura di verifica da parte dell’operatore telefonico che il cliente può comunque contestare.

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