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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Lo sgravio contributivo per la conciliazione casa-lavoro va chiesto entro il 15 novembre

Una circolare dell’lnps fa chiarezza sullo sgravio contributivo introdotto per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Lo sgravio contributivo va richiesto entro il 15 novembre presentando la richiesta per via telematica. Possono chiederlo, spiega la circolare, «i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali. Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell’area di intervento genitorialità o nell’area di intervento flessibilità organizzativa. Il contratto aziendale deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti. I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018».

Per lo sgravio sono disponibili 55 milioni di euro per l’anno corrente e 54 per l’anno prossimo; la riduzione dei contributi riconosciuta ai beneficiari dello sgravio è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

Lo sgravio è articolato in due quote: la quota A è ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi; la quota B è ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. Il calcolo del beneficio è operato dall’Inps. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.
 

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