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Martedì, 23 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa si può fare col TFR se si cambia lavoro

Il Trattamento di Fine Rapporto, come dice il suo nome, viene liquidato quando si conclude un rapporto di lavoro. Ma da un lavoro si può passare ad un altro. Ecco allora cosa accade per quanto riguarda il TFR.

Se si cambia lavoro occorre dichiarare cosa si vuole fare del TFR che si maturerà col nuovo datore di lavoro. Sarà lo stesso nuovo datore di lavoro a chiedere una dichiarazione che attesti quale scelta il lavoratore abbia effettuato in passato in merito al TFR (se lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo complementare) e il vecchio datore di lavoro dovrà confermare, tramite una dichiarazione, quella scelta passata (in assenza di tale dichiarazione dell’ex datore di lavoro, si può presentare la copia del modulo firmata ai tempi della scelta sulla destinazione del TFR o la copia del modulo di adesione al fondo pensione).

Per il nuovo TFR si potrà confermare o mutare la scelta precedente compiuta riguardo al TFR maturato nel precedente rapporto di lavoro. Qualora durante il precedente rapporto di lavoro si fosse destinato il TFR a un fondo pensione e lo si fosse poi riscattato alla cessazione di quel rapporto, il lavoratore dovrà attestare di aver completato la procedura ed effettuare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione presso il nuovo datore di lavoro. Se invece si è destinato l’intero TFR a un fondo pensione e non lo si è riscattato al termine dell’impiego precedente, si può mantenere tale scelta anche per il nuovo datore (o indicare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione, se il nuovo rapporto fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo). Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dal giorno di assunzione.

Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il TFR che matura a partire dalla data dell’assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps. Se infine si è destinata solo una parte del TFR a un fondo pensione e non la si è riscattata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si può mantenere questa opzione a condizione che il contratto nazionale di lavoro applicato per la nuova posizione lavorativa sia lo stesso di quello in vigore per il lavoro precedente o se  il diverso contratto di categoria applicabile per il nuovo lavoro consente di destinare parte del TFR a un fondo pensione. Anche per la devoluzione parziale del TFR, la decisione va presa entro 6 mesi dall’assunzione, con effetto dallo stesso termine, altrimenti il TFR andrà al fondo pensione negoziale o Fondinps. Se nelle precedenti esperienze lavorative si era optato per lasciare il TFR in azienda e al cambio di lavoro si decide di destinare il TFR che si maturerà a un fondo pensione, lo si può fare liberamente.

Il nuovo datore di lavoro dovrà concordare la destinazione del TFR del nuovo assunto e per fare questo dovrà comunicare al nuovo lavoratore le opzioni disponibili per il TFR e fargli firmare l’apposito modulo se nei precedenti rapporti il TFR è stato destinato alla previdenza complementare e successivamente il lavoratore ha perso i requisiti per parteciparvi, senza riscattare la propria posizione. Il nuovo datore di lavoro dovrà inoltre dare al lavoratore copia firmata della dichiarazione conservando l’originale in azienda e attestarne la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
 

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