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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Tredicesima (forse) in arrivo: tutto quello che c'è da sapere

Dal 1960, quando fu introdotta, dicembre è il mese della tredicesima. Anche a fronte delle crescenti difficoltà di molte aziende a pagare la tredicesima, è bene tenere a mente quanto segue.

La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento del pagamento, vale a dire nel mese di dicembre. La tredicesima mensilità viene poi maturata, ma in misura proporzionalmente ridotta, nei casi in cui anche lo stipendio sia ridotto, vale a dire nei periodi di malattia con retribuzione ridotta e in caso di astensione facoltativa per maternità a stipendio ridotto. In caso di rapporto di lavoro avviato, o interrotto, durante l’anno nel quale matura la tredicesima, per ottenere la tredicesima stessa (in misura proporzionale al tempo lavorato), occorre aver lavorato per almeno 16 giorni.

La tredicesima vale anche per i lavoratori part-time ma in questo caso l’importo maturato viene ricalcolato sulla base dell’orario di lavoro effettivamente svolto.

La base di calcolo l’importo è fissata dal contratto collettivo di lavoro che si applica al settore in cui il lavoratore opera (a retribuzione da tenere come riferimento per il calcolo è quella maturata al 31 dicembre). Queste le voci contrattuali prese a riferimento:

- minimo tabellare
- indennità integrativa speciale
- salario d'anzianità
- riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro
- periodo di prova
- indennità previste su tredici mensilità dai Ccnl
- ferie, permessi retribuiti, festività
- astensione obbligatoria per maternità
- i permessi per lavoratori con handicap
- malattia (per i primi 9 mesi retribuiti al 100%)
- infortunio per tutti i periodi retribuiti
- richiamo alle armi.

La tredicesima matura in malattia ma non in caso di assenza dal lavoro per altre ragioni, quali:
- sciopero;
- assenze ingiustificate;
- servizio militare di leva ed equiparati;
- assenze per malattia del bambino e congedi parentali (salvo diverse previsioni contrattuali);
- astensione facoltativa per maternità senza retribuzione;
- malattia e infortunio senza diritto alla retribuzione;
- aspettative non retribuite;
- compensi per lavoro straordinario o supplementare;
- erogazioni una tantum;
- indennità erogate su dodici mensilità.

La tredicesima è riconosciuta anche ai pensionati e viene corrisposta la insieme alla rata di dicembre per un importo pari all’ultimo mese dell’anno. Come per i dipendenti, anche per i pensionati è prevista la corresponsione di tanti ratei per quanti mesi da pensionato sono stati trascorsi nel corso dell’anno di riferimento: al neo-pensionato andato in pensione nel corso dell’anno saranno pertanto riconosciuti i soli mesi a partire da quello di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico. Alcuni pensionati hanno poi diritto alla cosiddetta “tredicesima pesante”, vale a dire a 155 euro in più rispetto a quanto previsto dalla rata di dicembre. 

Il “bonus” è riconosciuto ai titolari di una rendita d’importo annuo non superiore al trattamento minino; è inoltre legato alle seguenti condizioni:
- l’interessato non deve godere di redditi assoggettabili all’Irpef d’importo superiore a una volta e mezza il minimo (limite pari a 9.787 euro per l’anno 2016);
- il reddito della coppia (l’interessato più il coniuge) non deve superare tre volte il minimo, ossia 19.578 euro. 

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