rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

Asso di denari

A cura di Carlo Sala

Arriva il divieto di pagare i lavoratori dipendenti in contanti

Ovunque si muova del denaro lo Stato si sente truffato e così dall’1 luglio scatta il divieto di pagamento dello stipendio in contanti.

Salvo eccezioni, il salario dovrà avvenire con strumenti tracciabili, secondo quanto dispone il comma 910 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017. Sono mezzi di pagamento leciti il bonifico sul conto del lavoratore, gli strumenti di versamento elettronici, il pagamento anche in contanti presso lo sportello bancario o postale in cui il datore ha un conto corrente di tesoreria aperto con mandato di pagamento, l’assegno da consegnare al dipendente o a un suo delegato, in caso d' impedimento (l‘impedimento si considera comprovato se il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale di età non inferiore a 16 anni).

Il salario in contanti resta ammesso per poche categorie di lavoratori: dipendenti delle pubblica amministrazione, domestici, tirocinanti, titolari di borse di studio e lavoratori autonomi occasionali.

La firma del lavoratore sulla busta paga non vale come prova di avvenuto pagamento ed i rapporti di lavoro per i quali è obbligatorio che il pagamento possa essere rintracciato in base al mezzo utilizzato per effettuarlo sono quelli di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. (a prescindere da durata e modalità di svolgimento), quelli pattuiti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli nati dai contratti di lavoro instaurati in qualunque forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Evitare di pagare con mezzi tracciabili quando prescritto comporta una multa da 1.000 a 5.000 euro. Le sanzioni si applicano anche se il pagamento non va a buon fine perché il divieto di corrispondere lo stipendio in contanti si considera inosservato anche nell’eventualità in cui il bonifico del datore venga revocato o l'assegno annullato. il datore di lavoro sanzionato, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione, può presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del d.lgs. n.124/2004) oppure scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981.

Si parla di

Arriva il divieto di pagare i lavoratori dipendenti in contanti

Today è in caricamento