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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Capitali all'estero, cos'è e come funziona la voluntary disclosure

L’amministrazione fiscale è sempre più un gran bazaar, perché lo Stato prende atto della velleità delle sue richieste nei confronti dei cittadini e offre la possibilità di accordarsi col fisco stesso per pagare le tasse anziché evaderle. Ecco allora la voluntary disclosure, traducibile in italiano con l’espressione “collaborazione volontaria“, cioè lo strumento che il Fisco mette a disposizione dei contribuenti per regolarizzare la propria posizione fiscale. 

La voluntary disclosure consente di regolarizzare la posizione fiscale di chi ha portato capitali all’estero e di chi ha violato gli obblighi di dichiarazione (per questo si applica anche a beni detenuti in cassetta di sicurezza in Italia) o commesso irregolarità nel versamento delle imposte. Introdotta in Italia dall’articolo 1 della legge 186/2014, consiste, in pratica, nell’ammissione di aver occultato capitali finanziari o patrimoniali Fisco e nel conseguente pagamento delle tasse applicabili su di essi. 

La voluntary disclosure consente sconti sulle sanzioni previste per aver occultato capitali al fisco ma non riduce né le imposte né gli interessi dovuti sui capitali non dichiarati.

La voluntary disclosure prevede il saldo in un’unica soluzione o frazionato in 3 rate, entro un periodo di tempo compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 60 giorni da quando la richiesta viene notificata dal Fisco. La cifra da saldare è calcolata dall’Agenzia delle Entrate una volta che il contribuente le abbia comunicato di aver occultato capitali al fisco.

La voluntary disclosure è rivolta a chiunque abbia beni o attività non dichiarati al fisco italiano e può essere usata per definire le irregolarità commesse nelle dichiarazioni per il calcolo delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle imposte sostitutive, dell’IVA e nelle dichiarazioni relative ai sostituti d’imposta.

La richiesta di voluntary disclosure va presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dal contribuente direttamente o da professionisti autorizzati (come revisori contabili e avvocati) cui sia stata data delega. La collaborazione volontaria viene richiesta spontaneamente dal contribuente e non può più essere richiesta quando viene notificato un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta occorre indicare il luogo in cui si trovano i capitali che in precedenza non sono stati dichiarati al Fisco, barrando la casella relativa ai capitali internazionali o nazionali. Se il modello viene presentato per integrare una dichiarazione precedente, va barrata la casella apposita che fa riferimento alle istanze integrative. Vanno poi indicati i dati anagrafici del contribuente, quelli del professionista che lo rappresenta e i recapiti presso i quali si vogliono ricevere le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esito della richiesta di collaborazione. 

Il contribuente che dichiara di avere delle rendite finanziarie può richiedere il calcolo a forfait dei rendimenti ottenuti dai titoli. Se si barra questa opzione, i rendimenti vengono calcolati applicando la percentuale di rendimento forfettaria del 5%. Su questi rendimenti stimati, viene calcolata l’imposta dovuta applicando l’aliquota del 27%.

Nel quadro VD del modello di richiesta vanno indicati:

- nella sezione I i soggetti collegati, come eventuali cointestatati di conti correnti, redditi provenienti da società di cui si è soci, ecc.;
- nella sezione II le attività estere possedute e non dichiarate al Fisco, distinguendo tra le proprietà detenute nei paradisi fiscali presenti nelle black list, Paesi nelle black list ma con i quali l’Italia ha siglato accordi di scambio di informazioni o Paesi non inseriti nelle black list;
- nella sezione III i nuovi investimenti all’estero, distinti per ogni periodo d’imposta;
- nella sezione IV le attività estere alla data di emersione, indicando a quanto ammonta il capitale ancora detenuto all’estero;
- nella sezione V i maggiori imponibili e le ritenute non operate, indicando per ogni tipo di imposta l’imponibile non dichiarato e le ritenute non operate.
 

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