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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Traduce in italiano per lavoro, cittadinanza negata perché non "conosce" la lingua

Una vicenda paradossale che coinvolge una giovane cittadina croata che a Trieste si è vista respingere la richiesta di diventare cittadina italiana. ​Rientrerebbe "nella nuova formula standard del Ministero che sta respingendo le domande per mancanza della conoscenza della lingua, come previsto dal Decreto Sicurezza”

È residente da 14 anni in Italia, studia legge, fa la traduttrice dal croato all’italiano presso il Tribunale di Trieste e il Ministero dell’Interno rigetta la sua richiesta di diventare cittadina italiana perché non conoscerebbe la lingua di Dante. È accaduto il 26 febbraio nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia e coinvolge direttamente una giovane cittadina croata.

La Prefettura del capoluogo regionale avrebbe comunicato alla giovane che il diniego rientrerebbe "nella nuova formula standard del Ministero che sta respingendo le domande per mancanza della conoscenza della lingua, previsto dal Decreto Sicurezza".

Il Decreto Sicurezza

“Il requisito del possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana” è stato introdotto “dal 4 dicembre 2018”, vale a dire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto-legge del 4 ottobre 2018. Il testo riporta le “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica”.

Perché la domanda è stata rigettata

Le motivazioni del rigetto ricevuto dalla studentessa croata stanno in questa frase. “La sua domanda è stata rigettata perché manca l’autocertificazione o l’attestazione del requisito di una adeguata conoscenza della lingua italiana”. Nel decreto Sicurezza al Capo III, articolo 14 si legge che “è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). I richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Il legale della giovane: "Diffida al Ministero dell'Interno"

L’avvocato Carbone intende vederci chiaro. “Tra le altre cose, essendo cittadina croata è comunitaria, status che fa in modo che possa godere del permesso di soggiorno illimitato”. Carbone infine intende procedere nei confronti del Ministero dell’Interno. “Faremo una diffida alla revoca del provvedimento in autotutela evidenziando le legittimità”.

Tra gli altri elementi a favore della giovane traduttrice, ci sarebbe il completamento degli studi classici a Fiume;  il titolo del liceo in questione infatti risulta, secondo l’avvocato Gianfranco Carbone che assiste la giovane, equipollente al titolo di chi consegue la maturità nei licei classici su suolo italiano

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