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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

La Cassazione: "I migranti irregolari disabili non possono essere espulsi"

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un immigrato detenuto in Italia, a cui è stata amputata una gamba: in patria non avrebbe avuto la stessa assistenza che avrebbe qui in Italia

Gli immigrati irregolari con una grave disabilità non possono essere espulsi. Lo ha stabilito una sentenza della prima sezione penale della Cassazione, secondo la quale deve prevalere il diritto "inviolabile" alla salute

Gli ermellini hanno accolto il ricorso di un immigrato detenuto in Italia per il quale il tribunale di sorveglianza di Perugia aveva applicazione l'espulsione dall'Italia, come sanzione alternativa alla detenzione. L'uomo, un magrebino invalido al 100 per cento e beneficiario di un assegno Inps dopo l'amputazione di una gamba, era da 30 anni nel nostro paese. Nel suo ricorso, rilevava che nel suo paese d'origine non esiste una normativa assistenziale per le persone disabili "ed anzi era aduso alle discriminazioni delle stesse".

Secondo il giudice di sorveglianza, "la disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore ha posto a fondamento del divieto di espulsione", mentre per quelli della Cassazione la norma in questione deve essere letta "in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte Edu (la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ndr) e dalla Corte costituzionale". I supremi giudici hanno sì rilevato che la disabilità motoria dell'uomo non rientra nel diritto "alle cure urgenti o essenziali" per le quali la legge Bossi-Fini consente la permanenza in Italia anche per gli immigrati irregolari, tuttavia un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata in base a quanto suggerito da verdetti della Consulta non consente provvedimenti espulsivi che ledono quel "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Occorre valutare quindi caso per caso quando si tratta dei ricorsi di persone immigrate senza documenti e disabili, tenendo presente le disposizioni "di carattere umanitario in materia di categorie cosiddette 'vulnerabili'" contenute nella Bossi-Fini, da considerare come un elenco non esaustivo al quale si devono affiancare i principi della Corte dei diritti umani. La vicenda ora sarà rivista dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.

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