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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Raffaele Sollecito, no al risarcimento per ingiusta detenzione: "Disse bugie"

Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha rifiutato la richiesta avanzata dal giovane pugliese: nelle fasi iniziali delle indagini le sue furono "affermazioni menzognere e contraddittorie”

Quelle di Raffaele Sollecito nelle fasi iniziali delle indagini sono state “affermazioni menzognere e contraddittorie”, che hanno “trovato smentite puntuali sotto ogni aspetto”, e questi elementi hanno rafforzato negli inquirenti “la prospettiva del suo coinvolgimento” nell’omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Queste le motivazioni che hanno portato Raffaele Sollecito a vedersi negato il risarcimento da 500mila euro per ingiusta detenzione, già rigettato anche dalla Corte d’Appello, che aveva chiesto. I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso perché non hanno trovato elementi utili a confermare un risarcimento per i quattro anni passati in carcere dal giovane pugliese, prima di venire assolto in via definitiva il 27 marzo 2017. 

Nel ricorso presentato dagli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori si sottolineava che quelle dichiarazioni fossero inutilizzabili, perché fornite senza garanzie difensive, mentre gli elementi che avevano portato alla carcerazione di Sollecito erano frutto di “macroscopici errori” investigativi. 

La corte d’Appello di Firenze aveva respinto a gennaio il risarcimento, sostenendo che il comportamento “gravemente colposo” di Sollecito aveva indotto gli inquirenti a disporre la misura cautelare nei suoi confronti. Se il giovane avesse parlato “subito, senza contraddizioni”, le cose sarebbero andate diversamente “apparendo probabile che egli non sarebbe stato neppure indagato” o comunque “le esigenze cautelari sarebbero state meno gravi”. Stessa conclusione raggiunga dalla Cassazione, per cui le reticenze di Sollecito all’epoca delle indagini “possono essere valutate dal giudice della riparazione in termini dolosi o gravemente colposi”, e lo stesso – si legge nelle sentenza n. 42014 – vale “per quanto riguarda l’alibi” rilevatosi “nell’immediatezza falso”.

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