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Mercoledì, 24 Aprile 2024
ECONOMIA

Dietrofront di Equitalia: sanatoria per bollo auto e multe

L'operazione riguarderà anche i tributi erariali. Esclusi i debiti Inps e Inail. Ecco la sanatoria che non ci aspettavamo

Sono già in 200 i contribuenti che hanno aderito e il numero è sicuramente destinato a salire con l'avvicinarsi della scadenza, prevista per il 28 febbraio.

Così parte l'operazione sanatoria di Equitalia che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche il bollo dell'auto e le multe per la violazione del codice della strada. Rimarranno esclusi invece i debiti Inps e Inail.

Secondo la legge 27 dicembre 2013 n.147, meglio conosciuta come legge di Stabilità, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti avranno la possibilità di pagare con un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Ovviamente i cittadini interessati per chiarimenti e ulteriori informazioni potranno rivolgersi agli sportelli Equitalia della varie città. Ma come funzionerà? La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), degli Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) e degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Per comprendere se i tributi inseriti nelle cartelle rientrano nella definizione agevolata i cittadini devono verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo, da richiedere presso gli sportelli di Equitalia.

Se le cartelle rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, teoricamente maturati dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Per le cartelle emesse per conto dell'Agenzia delle Entrate, riferite a entrate erariali, non si pagherà il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.

Chi aderirà dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il tutto entro il 28 febbraio 2014. Ma fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Sarà la stessa  Equitalia a inviare entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti.

Per il pagamento sarà necessario compilare un bollettino F35 completo di codice fiscale ed effettuare il versamento presso gli uffici postali, indicando nel campo 'eseguito da' la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014".

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