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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Ape volontario, via alle domande: cosa fare per ottenerlo

E' online il servizio dell'Inps per richiedere il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia: ecco come funziona

Ape volontario: da oggi, venerdì 13 aprile 2018 è possibile accedere al servizio online dell'Inps per presentare la domanda per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica. La notizia era stata confermata anche da un comunicato stampa dell'Abi (Associazione Bancaria Italiana), che il 6 aprile aveva avviato il collaudo del sistema informatico, così da renderlo funzionante ed efficiente per il 13 aprile. 

“Secondo i dati che ci ha fornito l’Inps – si legge nel comunicato Abi - sono 71 le certificazioni rilasciate dall’Inps a coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici tra il 1° maggio 2017 e il 17 ottobre 2017 e che quindi debbono presentare la domanda entro il 18 aprile se intendono ottenere gli arretrati di Ape maturati”.

Ape volontario: cos'è

L'Ape volontario è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.  Le domande possono essere presentate per via telematica tramite il servizio disponibile sul sito dell'Inps, attraverso l'utilizzo dell’identità digitale Spid almeno di secondo livello. Possono richiederlo i lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.  L'Ape volontario è criconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di bilancio 2018).

Chiave Spid: come funziona e come ottenerla

Ape volontario: a chi è rivolta

L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, meglio conosciuto come Ape volontaria, può essere richiesto dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti pubblici
  • dipendenti privati
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori iscritto alla Gestione Separata

I liberi professionisti iscritti alle casse professionali sono esclusi da questa opzione.

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Ape volontario: i requisiti

Come specificato sul sito dell'Inps, ecco i requisiti necessari per accedere al prestito al momento della richiesta: 

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
  • Non è necessario cessare l'attività lavorativa.

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Ape volontario: come fare domanda

La domanda per accedere all'Ape volontaria va presentata all'Inps attraverso il servizio online disponibile sul sito dell'Istituto di Previdenza. Le domande non sono revocabili, eccezion fatta per il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo.

Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Successivamente l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile. L’istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

Ape volontario, cos'è e chi può chiederla: le cinque cose da sapere

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti. La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.

Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’Ape. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’Ape.

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L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ai sensi dell’articolo 7, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 l'ammontare minimo deve essere pari all’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.

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