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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

In attesa del reddito di cittadinanza ci sono gli assegni familiari

Gli assegni familiari sono un’integrazione del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti (anche part-time) e di pensionati da lavoro dipendente. Come e a chi richiederli, a chi spettano: facciamo il punto

Qualcuno dopo il 4 marzo è corso a chiedere il reddito di cittadinanza, ma in attesa di vedere se le promesse elettorali saranno mantenute si può già godere degli assegni familiari, o più correttamente chiamati assegni per il nucleo familiare (Anf). Gli assegni familiari rappresentano un’integrazione del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti (anche part-time) e di pensionati da lavoro dipendente. Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) indipendentemente dalla sua situazione reddituale e dai familiari fiscalmente a carico.

Assegni familiari, a chi spettano: i requisiti

In caso di genitori conviventi e non sposati, la circolare Inps n. 48/1992 chiarisce che il convivente non viene considerato tra i componenti del nucleo familiare e il suo reddito non fa cumulo rispetto al reddito dell’altro genitore, che può quindi  richiedere l’assegno familiare (avendone i requisiti). Per gli assegni familiari si considera il nucleo fiscale e non quello familiare, si fa riferimento cioè ai familiari indicati nella dichiarazione dei redditi e non a quelli risultanti dallo stato di famiglia). In sostanza i componenti del nucleo familiare possono anche non essere conviventi.

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Assegni familiari, reddito e richiesta al datore di lavoro o all'Inps

L’assegno è corrisposto se il reddito familiare proviene per almeno il 70% da lavoro dipendente o pensione da lavoro dipendente. Il reddito familiare corrisponde al reddito di chi richiede l’assegno familiare e al reddito di tutti gli individui facenti parte della famiglia. Qualsiasi variazione del reddito e/o della composizione del nucleo familiare (ad esempio la nascita di un figlio) va comunicata entro 30 giorni al datore di lavoro o all’Inps (a coloro, cioè, cui ci si deve rivolgere per chiedere e avere l’assegno).

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L’assegno va chiesto ogni anno al proprio datore di lavoro o all’Inps, a seconda che il richiedente o invece sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario (la domanda può essere inoltrata via web, contact center o patronati). Colui al quale si presenta la domanda è anche colui che provvede, se la domanda è accolta, a erogare l’assegno.

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Assegni familiari: somme e arretrati

Le somme corrisposte con l’assegno variano ogni anno in base al reddito familiare e alle tabelle che annualmente aggiornano gli importi della prestazione in considerazione anche della rivalutazione Istat. Assegni arretrati vanno richiesti entro 5 anni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è maturato il diritto a percepirli, dopo tale termine il diritto si prescrive. La richiesta degli arretrati va indirizzata al datore di lavoro presso cui si prestava la propria opera al momento della maturazione del diritto, anche se dopo tale momento sia cessato il rapporto di lavoro (il lavoratore o ex lavoratore può richiederli all’Inps solo nel caso di impossibilità accertata di pagamento da parte dell’azienda in cui lavora o lavorava).

Chi, come e per quanto tempo può chiedere e ottenere gli assegni familiari

Vi sono precisi limiti di età per gli assegni familiari, a seconda dei casi. L’assegno è corrisposto per:

  • figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
  • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
  • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
  • inabili al lavoro (senza limiti di età).

In caso di affido condiviso successivo a separazione dei genitori i 2 ex coniugi dovranno decidere chi tra di loro potrà esercitare il diritto di chiedere l’assegno famigliare; in caso di disaccordo gli assegni spetteranno al genitore che convive con i figli.

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Dal blog Asso di denari di Carlo Sala

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