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Giovedì, 28 Marzo 2024
BOLLETTE

Con la legge di bilancio addio alle maxi bollette: come cambiano le regole

Stop ai conguagli da capogiro, tempi di prescrizione più che dimezzati. Le nuove misure approvate con la manovra 2018

I maxi conguagli sulle bollette di acqua, luce e gas hanno vita breve. Ne avevamo parlato tempo fa, ora però c’è la conferma. Con la legge di bilancio è stata infatti approvata anche una norma che dovrebbe evitare bollette troppo esose sulla fatturazioni a conguaglio. Intendiamoci: non ci sarà nessuna riduzione delle tariffe (che a quanto pare sono destinate ad aumentare), ma i consumatori potranno se non altro evitare eventuali stangate dovute ai maxi conguagli. Come si legge nell’articolo 1 comma 4 della manovra finanziaria, infatti, "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (…) sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera". E così pure per i contratti di fornitura idrica.

Stop alle maxi bollette: cosa dice la legge

In sostanza, e per dirla con parole comprensibili a tutti, il termine di prescrizione sulla fatture a conguaglio passa da cinque a due anni. Non subito però. La legge stabilisce infatti che la nuova normativa si applicherà alle fatture la cui scadenza è successiva: al 1° marzo 2018 per il settore elettrico; al 1° gennaio 2019 per il settore del gas; al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. E c’è un altro però: come si legge nel testo, infatti, tali disposizioni "non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente". 

Maxi conguagli, quando scatta la sospensione del pagamento

In caso di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente ha inoltre diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. La sospensione scatta anche nel caso in cui l’utente abbia presentato ricorso contro la bolletta a suo dire iniqua, o l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi.

Conguagli indebiti: come funziona il rimborso

Il venditore/distributore ha inoltre l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e informarlo dei suoi diritti. "È in ogni caso diritto dell’utente - si legge nella legge - ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio". Se dunque viene provato che l’importo richiesto non è dovuto le società sono obbligate a risarcire la somma eventualmente versata in un tempo ragionevole. 

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