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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Bollo auto non pagato: in arrivo migliaia di lettere

Il caso in Lombardia, dove la regione sta sollecitando migliaia di automobilisti. Cosa succede se non si paga il bollo auto, o se si paga in ritardo

Bollo auto non pagato: attenzione, si rischia grosso. Cosa succede se non si paga la tassa sul possesso di un autoveicolo o motoveicolo dovuta ogni anno alla nostra regione a prescindere dall'utilizzo del mezzo? Ci sono delle scadenze, e se non si paga il bollo auto nei termini stabiliti si va incontro a sanzioni severe. Per evitare una stangata è bene ravvedersi per tempo. Ma andiamo con ordine, partendo da un "caso" recente. In questi giorni, migliaia di automobilisti della provincia di Bergamo - 82mila per la precisione - stanno ricevendo una lettera di sollecito relativa ai bolli auto non pagati nell'anno 2016. Il mittente è la regione Lombardia. E l'avviso è stato inviato nelle settimane scorse anche nelle zone di Monza e Brescia.

Bollo auto non pagato: cosa succede agli automobilisti "distratti"

L'amministrazione regionale ha precisato in una nota che "le comunicazioni riguardano fattispecie diverse tra cui, caso tipico, quello di proprietari di veicoli che hanno ceduto il proprio mezzo ma non lo hanno comunicato al Pubblico Registro Automobilistico". L'evasione del bollo auto - per "volontà" o per una semplice dimenticanza - ammonta a oltre 190 milioni di euro. In questo caso specifico, la Regione punta a recuperare dagli automobilisti bergamaschi "distratti" tra i 6 e i 7 milioni di euro, a fronte della regolarizzazione di circa 30mila posizioni.

Cosa succede se paghiamo il bollo auto in ritardo

Ricordiamo che chi evade il bollo rischia oltre alle sanzioni, il blocco dell'auto, la radiazione dal Pra (il Pubblico Registro Automobilistico), e nei casi più gravi, il pignoramento. E allora ci chiediamo: cosa succede se paghiamo il bollo auto in ritardo? Tutto dipende da quando avviene il ravvedimento. Se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) le sanzioni sono davvero minime: si paga solo lo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Si pagherà invece una sanzione pari all'1,5% della tassa se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento. Se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine si paga una sanzione pari all'1,67%. Se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine si paga invece una sanzione pari al 3,75%.

Bollo auto, quando un certificato può "salvarci" dal pagamento 

Il bollo si corrisponde una volta l'anno entro il mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento (se l’ultimo giorno di tale mese è festivo, il pagamento può avvenire anche il primo giorno lavorativo successivo). Se paghiamo il bollo con più di un anno di ritardo viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori. Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori. Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.

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Si può arrivare al fermo amministrativo del veicolo. Il divieto di circolazione viene notificato al contribuente un preavviso di 30 giorni (arco di tempo in cui viene data la possibilità di attestare che il veicolo è indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale, circostanza che esenta dal provvedimento). Non di rado accade persino che l’automobilista non venga informato dell’iscrizione del fermo amministrativo dell’auto al Pra, non essondovi un obbligo di comunicazione al proprietario del mezzo.

Bollo auto, il caso della prescrizione

Se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste di pagamento, il bollo auto cade in prescrizione e il contribuente non è tenuto a versare più nulla al Fisco. Il periodo dei tre anni - secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 - va dunque conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Facciamo un esempio: per il pagamento dovuto nel 2017, il termine triennale va conteggiato dal 1° gennaio 2018 e la prescrizione si compirebbe a partire dal 1° gennaio 2021.
 

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