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Martedì, 16 Aprile 2024
Economia

Sconti per le ristrutturazioni in casa: tutte le novità

L'agevolazione "coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori"

Ci sono alcune novità in arrivo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e le ristrutturazioni. L'Agenzia delle Entrate - con la circolare 15/E del 12 luglio - chiarisce infatti la disciplina dei 'beni significativi' tenendo conto dell'interpretazione fornita dall'ultima legge di bilancio (205/2017, articolo 1, comma 19). Per 'beni significativi' si intendono quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999. In generale, si legge su 'Fisco Oggi' - rivista telematica dell'Agenzia - "la categoria dei 'beni significativi' incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio".

In sostanza, gli sconti previsti fanno riferimento "all'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, primo comma, lettere A e B del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa". L'agevolazione, viene ricordato, "coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori".

Diverso invece, ricorda ancora 'Fisco Oggi', il trattamento fiscale dei 'beni significativi' (Dm 29 dicembre 1999) ossia: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video-citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Il loro valore, in linea di massima, ha "una certa rilevanza" rispetto a quello delle forniture fatte con gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Per questo, si precisa, in merito a tali beni "l'aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi".

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Se, ad esempio, rifare il bagno ha un costo di 10mila euro - 3mila per la manodopera e 7mila per rubinetteria e sanitari - la manodopera va tutta al 10% mentre, "con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l'Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%".

Inoltre, l'Agenzia precisa che "vanno considerati 'beni significativi' anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a 'beni significativi'". E ancora, secondo la circolare, "il valore delle parti staccate del 'bene significativo' confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell'aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale".

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Ad esempio tapparelle, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza: "Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per cento".

La circolare chiarisce infine che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, "ha efficacia retroattiva". Tuttavia, "comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data".
 

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