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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Come si calcola la Tasi per i vari tipi di immobili soggetti all’imposta

A seconda del tipo di immobile a cui la tassa si applica, variano moltiplicatori e aliquote. Tutto quello che c'è da sapere

L’imponibile ai fini della Tasi è uguale al valore dell’immobile, così come risulta dalla rendita catastale, rivalutato con le percentuali previste dal governo per la determinazione dell’Imu. Al valore così risultante vengono applicati i moltiplicatori legati alla tipologia di immobile  e le aliquote fissate dal Comune dove si trova l’immobile per la determinazione dell’imposta. Ecco come funziona in concreto, a seconda del tipo di immobile cui la Tasi si applica.

La Tasi sui fabbricati ha come base imponibile le rendite risultanti in catasto rivalutate del 5%, a cui vengono applicate i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per fabbricati appartenenti al gruppo catastale A e alle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
  • 140 per fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per fabbricati della categoria A/10 e D/5;
  • 65 per fabbricati di categoria D;
  • 55 per fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ma non iscritti al catasto, invece, il valore è uguale a quello definito dalle scritture contabili.

Chi e quando deve pagare la Tasi 

La Tasi su aree edificabili viene calcolata prendendo in considerazione il valore venale, ovvero il valore commerciale dell’area, così come definito al primo gennaio 2017.

La Tasi sui terreni agricoli è calcolata prendendo in considerazione il reddito dominicale all’1 gennaio 2018 e rivalutandolo al 25%; al valore così ottenuto s’applica il moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che hanno la relativa iscrizione nella previdenza agricola, invece, si usa moltiplicatore 110. In particolare, per quest’ultimi il valore imponibile viene definito prendendo in considerazione solamente la parte che supera i 6.000 euro, applicando inoltre le seguenti riduzioni:

  • 70% dell’imposta sulla parte del valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro
  • 50% sulla parte del valore che supera i 15.500 euro fino a 25.500 euro
  • 25% sulla parte del valore superiore ai 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Ogni Comune può applicare riduzioni ed esenzioni sulla Tasi relativa ad abitazioni con un solo occupante; abitazioni ad uso stagionale o comunque limitato e non continuativo; soggetti che hanno residenza o dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala

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