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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Congedo di maternità per intero dopo il parto, c'è l'ok dell'Inps: come ottenerlo

Nella circolare n° 148 l'Istituto di Previdenza ha chiarito le istruzioni operative per usufruire del congedo di maternità dopo il parto: dai tempi alle complicazioni, tutte le informazioni

Le donne in gravidanza potranno decidere di lavorare fino al nono mese e richiedere di usufruire del congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi esclusivamente dopo il parto. Per ottenerlo, le future mamme dovranno fare una richiesta all'Inps, almeno due mesi prima della presunta data del parto. L'ok definitivo è arrivato direttamente dall'Istituto di Previdenza che, nella circolare n° 148 del 12 dicembre 2019 ha ricordato come “la legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso”.

"E' riconosciuta alle lavoratrici - si legge nella legge di Bilancio per il 2019 - la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". 

Congedo di maternità per intero dopo il parto: come ottenerlo

La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2019, ma nella circolare 148 l'Inps specifica anche i requisiti necessari e le istruzioni per ottenere la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza: la domanda all'Istituto di Previdenza deve essere presentata almeno due mesi prima della presunta data del parto e deve essere presentato il parere di un medico che certifichi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione sanitaria deve essere quindi  acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

"Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto - si legge nella circolare- saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi". 

Congedo di maternità, cosa succede in caso di parto posticipato o malattia

Nel caso di parto successivo alla data presunta i giorni tra la data presunta e il parto "sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi".  L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza "è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum". Invece l'insorgere di un periodo di malattia prima dell'evento del parto, tra il settimo e il nono mese, "comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione". 

Nel giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Congedo di maternità per intero dopo il parto: come rinunciare

La lavoratrice può rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità ante partum. Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse la decisione di non volersi più avvalere dell'opzione dopo l'inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Quindi i periodi prima del parto lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati poiché la lavoratrice non si è astenuta dall'attività lavorativa.

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