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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Contagio al lavoro è infortunio, datore di lavoro responsabile solo se viola la legge

Secondo quanto chiarito dall'Inail "la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o degli obblighi contenuti nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali

L'infezione da Sars-Cov-2 se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro "anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione". E' quanto prevede la circolare diffusa oggi dall'Inail che chiarisce alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica,

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela assicurativa inoltre è riconosciuta al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico.

Secondo quanto chiarito dall'Inail "la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali".

Il rispetto delle misure di contenimento, "se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero".

"La responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative".

Quanto all'attivazione dell'azione di regresso, si legge ancora nella circolare dell'Inail, "non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l'elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile. Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da SarsCov-2".

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