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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia Italia

Pubblicato il decreto liquidità: tutte le condizioni per i prestiti "garantiti"

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'Abi ha fornito subito alle banche le principali disposizioni per l'immediata applicazione del Decreto legge liquidità.

Il decreto legge per il credito alle imprese è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le misure previste dai 43 articoli del provvedimento sono quindi entrate in vigore a partire da oggi.

La norma più attesa, che garantisce l'accesso al credito per imprese e lavoratori autonomi, prevede prestiti della durata di 6 anni garantiti dallo Stato tramite la società Sace.  Il tasso d'interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.

Come spiega la stessa società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti la "garanzia Italia" potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2020, e sarà disponibile per qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese direttamente alle banche di riferimento, e successivamente sarà la stessa banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace.

L'Abi, con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha fornito subito alle banche le principali disposizioni per l'immediata applicazione del Decreto legge liquidità.

L'associazione dei bancari richiama la "massima attenzione e l'immediato impegno attuativo vista l'estrema necessità e urgenza".

Decreto liquidità: le condizioni per i prestiti garantiti

L'articolo 1 del decreto legge prevede che sarà Sace (società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, ndr) a garantire alle imprese l'accesso al credito fino a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati riservati alle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti con partite iva.

La normativa consente a Sace di concordare ''garanzie in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamento sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane''.

La garanzia dello Stato a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, non deve eccedere i 6 anni.

Le imprese potranno avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

La garanzia può essere rifiutata se al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  • 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio;
  • qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;

La garanzia copre il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l'80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; il 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese sono:

  • per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
  • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a non distribuire i dividendi e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Inoltre il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Decreto liquidità, altro che soldi subito: per i prestiti serve l'ok della Ue

Importante è il comma 12 dell'articolo 1 del decreto legge che subordina l'attuazione delle garanzie "all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea".

Sospensione delle rate mutui 

Tra i benefici concessi dal decreto 6 aprile c'è anche la possibilità per le ditte individuali e artigiani di accedere al Fondo solidarietà mutui prima casa, o 'Fondo Gasparrini'. Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Il beneficio prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

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