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Giovedì, 28 Marzo 2024
Lavoro

Congedo parentale: quando e come può usufruirne il papà?

Novità sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2020 per i padri che hanno intenzione di richiedere ed usufruire del congedo parentale a partire da quest’anno

Importanti novità sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2020 per i padri che hanno intenzione di richiedere ed usufruire del congedo parentale a partire da quest’anno. I lavoratori dipendenti, infatti, vedranno i giorni di congedo obbligatorio aumentare, e non escluso inoltre che le cose possano cambiare ancora nel futuro. Vediamo insieme di cosa si tratta. 

Congedo parentale, cos’è 

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. È possibile distinguere due tipi di congedi, ovvero quello obbligatorio e quello facoltativo, che la legge riconosce sia al padre che alla madre. 

L'articolo 4 - comma 24, lettera a – della Legge N. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo (alternativo al congedo di maternità della madre), entrambi fruibili dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Tale diritto viene riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento, cui termine di fruizione inizia però a decorrere a partire dall'entrata del bambino nella famiglia (e non ovviamente dalla sua nascita).

Congedo obbligatorio e congedo facoltativo: le differenze 

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti, sia nazionali che internazionali). I giorni di congedo riconosciuti possono essere richiesti sia in contemporanea al congedo di maternità della madre lavoratrice sia in un periodo successivo, purché rientri nel limite temporale dei cinque mesi. Questo tipo di congedo, infatti, si configura come un diritto autonomo e pertanto non esclude quello della madre, ma è aggiuntivo. 

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero quando: "Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".

Il congedo facoltativo del padre può essere invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice. Se quest'ultima decide di non fruire di un giorno di congedo maternità lo può "passare" al padre, che quindi anticipa il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo, come quello obbligatorio, deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) ed è fruibile contemporaneamente all'astensione della madre dal lavoro, anche se questa - pur avendone diritto - ha deciso di non anticipare o di non rinunciare al congedo di maternità.​

Congedo parentale: come funziona 

Per tutelare il diritto al lavoro, non compromettere la situazione economica del nucleo familiare e rendere meno gravosi i periodi di astensione, il sistema previdenziale riconosce comunque un’indennità ai genitori che hanno diritto al congedo parentale. 

Nel caso del padre lavoratore dipendente, nello specifico, per i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) questo ha diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. La disciplina di riferimento, in questo caso, è contenuta nel Decreto n. 151 del 26 marzo 2001, che in materia di trattamento normativo e previdenziale stabilisce che:

  • Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; 
  • I periodi di congedo devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. I medesimi periodi sono infatti considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Gli stessi, però, non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità.

Va ricordato infine che per poter usufruire del congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa. 

Congedo parentale, le novità 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 la normativa di riferimento per la fruizione del congedo di paternità è stata modificata a favore del padre lavoratore dipendente. Il Governo ha così deciso di aumentare i giorni di congedo obbligatorio, adattandosi a quelli che sono gli obblighi Ue in materia.  

Prima di tutto va ricordato che l'Esecutivo già con la Legge di Bilancio 2017, che aveva prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti (introdotto con la Legge N.92/2012), aveva stabilito - a partire dal 2018 - l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Nel 2019 poi, con l'approvazione appunto della Legge di Bilancio 2019, si era deciso di aumentare a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Quello che succede nel 2020 è che, a partire dalle direttive Europee, l'Italia ha deciso di conformarsi a quelli che sono gli standard Ue e di portare a 7 giorni il congedo di paternità obbligatorio (di cui potranno usufruire tutti i lavoratori dipendenti che nel 2020 diventano padri o prendono in adozione/affidamento un figlio).

Non è da escludersi, inoltre, che i giorni riconosciuti al padre per il congedo obbligatorio aumentino ancora in futuro. Secondo quanto stabilisce la Direttiva Ue 2019/1158, approvata dal Parlamento Europeo ad aprile 2019, per garantire un corretto equilibrio tra attività professionale e vita familiare ai genitori e i prestatori di assistenza, il tempo concesso al padre che usufruisce del congedo è destinato ad allungarsi ancora di più. Entro il 2022, nello specifico, gli Stati membri dovranno adeguarsi alle decisioni di Bruxelles, modificando la propria legislazione per permettere al padre (o al secondo genitore equivalente riconosciuto dalla Legge) di godere di almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto privo di vita.

L’Italia, dunque, per ora ha deciso di compiere un primo passo portando da 5 a 7 i giorni di astensione ma, come già detto, non è una decisione destinata a rimanere definitiva.

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