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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Come funziona il Nuovo Gruppo Iva: attenzione, per l'adesione il tempo stringe

I soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo possono unirsi in un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Non tutti lo sanno, ma entro il prossimo 15 novembre si potrà aderire all'opzione Nuovo Gruppo Iva. Di cosa si tratta? Non è nient'altro che la possibilità per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), di esercitare  l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.

La guida dell'Agenzia delle Entrate

Ma quali sono i passi da compiere? Chi può aderire? Quali sono gli effetti di questa opzione? L'Agenzia delle Entrate ha fornito attraverso la circolare n° 19/E tutte le informazioni riguardanti il Gruppo Iva introdotto dalla Legge di Bilancio 2017. In un’ottica di semplificazione, la manovra del 2017 ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Gruppo Iva: quali sono i vincoli

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Gruppo Iva: i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo Iva tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1o gennaio al 30 settembre perché il Gruppo Iva abbia efficacia dall'anno successivo. Dal 1o ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’Iva di gruppo, la forma di
tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del DPR n. 633/1972). 

Gruppo Iva: come aderire

Il rappresentante del Gruppo esercita l’opzione mediante la presentazione, in via telematica, del modello AGI/1. Il modello va utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1)
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).
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