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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

In pensione a 63 anni, l'alternativa a quota 100 esiste (ma non è per tutti)

Parliamo dell'Ape Sociale: introdotta dal precedente governo, la misura è stata prorogata fino a dicembre 2019. Ecco chi può fare domanda

Non c’è solo la così detta quota 100. Chi spera nella pensione anticipata può infatti ancora fare affidamento sulla così detta Ape Sociale, un provvedimento varato dal precedente governo ma oggetto di recente proroga fino a dicembre 2019.

Di cosa si tratta? In sostanza, con l’Ape Sociale è rivolto a chi  ha compiuto almeno 63 anni di età ed è disoccupato, caregiver (cioè presta cure ad altri), invalido o lavoratore che svolgeva una mansione usurante. Ma ovviamente c'è una soglia contributiva: per le prime 3 categorie è richiesto di aver maturato almeno 30 anni di contributi, per la quarta 36 anni di anzianità contributiva.

Si tratta in sostanza di un anticipo pensionistico a carico dello Stato: 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, oppure - si legge sul sito dell'Inps - "fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia".

In pensione con l'Ape Sociale: a quanto ammonta l'assegno

L'indennità dell’Ape Sociale è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). 

Le domande possono essere presentate dal 29 gennaio 2019, come specificato in una recente circolare INPS. Può accedere all’Ape sociale chiunque maturi i requisiti nel corso del 2019, ma anche chi ha maturato i requisiti negli anni precedenti, e, stante il permanere degli stessi, non ha richiesto il beneficio (tutte le informazioni sul sito dell'INPS).

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Ape sociale, i requisiti

Come accennavamo prima per ottenere l'uscita anticipata dal lavoro bisogna essere in posesso di determinati requisiti. Nel dettaglio, l'Ape Sociale può essere richiesta da:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. 
  • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge (o il partner di un’unione civile), un parente di primo grado affetto da grave handicap (ai sensi della legge 104/96)
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa un lavoro usurante. E vale a dire:
    • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti

A tal proposito l'INPS precisa che "comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione".

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