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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Reddito di cittadinanza, dai malati alle donne incinte: chi viene esonerato dagli obblighi

Non solo over 65 e i disabili: ecco tutti i casi in cui il beneficiario può sottrarsi ai propri impegni

Non tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno adempiere agli obblighi connessi alla sua fruizione. Com’è noto la legge stabilisce che l’erogazione del sussidio è condizionata “alla dichiarazione di immediata disponibilià al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni”, “nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi”, ma le eccezioni sono molte.

Secondo varie stime, il lavoro sarà obbligatorio appena per il 30% dei percettori del reddito di cittadinanza: si parla di oltre 700mila persone appartenenti a circa 350mila nuclei familiari. 

Reddito di cittadinanza, chi viene esentato dagli obblighi

Dagli obbligi sono infatti esentati tutti gli over 65 e i disabili, ma anche i componenti della famiglia che devono prendersi cura di bambini al di sotto dei 3 anni o di persone non autosufficienti.

Nell’accordo Stato Regioni n.88/2019 vengono elencati nel dettaglio tutti i casi in cui i beneficiari dell’rdc possono chiedere l’esenzione.

I malati e le donne incinte, previa certificazione di un medico competente, non dovranno ad esempio partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo.

E così pure le persone impegnate in percorsi di tirocinio. Sono esentati dagli obblighi anche i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza. 

Reddito e patto per il lavoro: chi può dire di no

E ancora:  gli operatori dei servizi competenti “possono esonerare i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, tenuto conto, del tempo effettivamente impiegato nell’attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva”. In questo caso si dà luogo all’esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa è superiore alle 20 ore settimanali (25 considerando il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro). Sono esonerati dagli obblighi anche coloro che frequentano un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

“I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero”, si legge nel testo dell’accordo, “rilasciano un’autocertificazione a sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati (Centro per l’impiego o Servizio del Comune competente per il contrasto della povertà)”.

Le modalità per l’esonero però possono variare da caso a caso (qui trovate tutte le informazioni). Infine, bisogna sottolineare che chi viene esonerato dagli obblighi connessi al RdC, è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero “entro 30 giorni dal verificarsi della stessa”.

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