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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia Italia

Reddito di cittadinanza, occhio alla sospensione: in migliaia dovranno integrare la richiesta

Per chi effettuerà l'aggiornamento dopo il 21 ottobre la prestazione resterà sospesa sino all'acquisizione della dichiarazione integrativa. Riguarda tutti coloro che hanno presentato la domanda tra il 6 marzo e il 2 aprile

Dal 4 ottobre i percettori di Reddito di cittadinanza e i percettori di Pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda di accesso al requisito nel marzo scorso tramite un modello poi successivamente cambiato dal 2 aprile per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del dl, potranno integrare la domanda presentata collegandosi al link dedicato sul sito dell'Inps . Nessuna nuova domanda dunque per mantenere l'erogazione del beneficio ma una semplice integrazione delle dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda prendendo anche atto delle informative aggiornate.

L'istituto previdenziale ricorda come gli interessati siano stati comunque avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail da loro indicati nella domanda. Ma solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l'elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l'aggiornamento dopo il 21 ottobre la prestazione resterà sospesa sino all'acquisizione della dichiarazione.

Le prime domande di reddito o pensione di cittadinanza, infatti, ricorda la nota Inps, sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 28 marzo 2019, n. 26) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4).

La legge di conversione, prosegue la nota Inps, ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.4.

Il richiedente comunque , annota ancora l'Inps, dovrà inserire per poter integrare le dichiarazioni contenute nella vecchia domanda anche :il protocollo della pratica Rdc/Pdc; il codice fiscale; il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.

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