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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia Torino

Per i "rider" nessun obbligo di lavorare: la sentenza

Le motivazioni della sentenza 778/2018 dello scorso 11 aprile con la quale il giudice del lavoro di Torino, Marco Bauzano, ha respinto il ricorso di sei rider di Foodora: "Non sono lavoratori subordinati"

I rider di Foodora non sono da considerarsi lavoratori subordinati dal momento che non avevano alcun obbligo di effettuare la prestazione lavorativa. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza 778/2018 dello scorso 11 aprile con la quale il giudice del lavoro di Torino, Marco Bauzano, ha respinto il ricorso di sei rider di Foodora che chiedevano che venisse riconosciuta la natura subordinata del loro rapporto di lavoro.

I rider non sono lavoratori subordinati

Natura che il giudice esclude perché "il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l'obbligo di riceverla".

"È infatti pacifico - si legge nel dispositivo consultato dall'Adnkronos - che i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo". E questa caratteristica "può essere considerata di per sé - scrive il giudice - determinante ai fini di escludere la sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro".

Inoltre "i contratti sottoscritti dai ricorrenti (a differenza di quelli stipulati in epoca successiva in cui era stabilito un pagamento a consegna) prevedevano la corresponsione di un compenso orario (5,6 euro lordi l'ora): è quindi logico - si legge - che i ricorrenti fossero tenuti a fare le consegne che venivano comunicate nelle ore per le quali ricevevano il compenso".

L'esclusione dalla chat aziendale non può considerarsi sanzione disciplinare

Nella sentenza i "nuovi strumenti di comunicazione" quali le "email, app" sono stati usati per la determinazione del luogo di lavoro, la verifica della presenza dei rider nei punti di partenza, le telefonate di sollecito della posizione finalizzate al rispetto dei tempi di consegna. Dunque esclusi "il costante monitoraggio della prestazione". Il giudice stabilisce inoltre che la esclusione dalla chat aziendale non può considerarsi sanzione disciplinare.

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