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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia Milano

Il rider chiede di essere assunto, no del giudice: “Non è subordinato, l'azienda non è obbligata”

Mentre rimane in fase di evoluzione la situazione dei lavoratori della gig economy, arriva una nuova sentenza contro i fattorini, stavolta dal Tribunale del Lavoro di Milano

Ancora una sentenza contro i rider. Dopo quella del Tribunale del Lavoro di Torino, ne arriva un'altra con protagonista un fattorino delle consegne. Da quanto si legge nella sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Giulia Dossi, l'azienda  non aveva nessun obbligo di assumerlo con un contratto a tempo indeterminato perché lui, un rider di origini egiziane che effettuava consegne in auto, non era un dipendente subordinato.

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Il Tribunale ha così respinto il ricorso intentato dall’ex rider Mohamed Elazab contro Foodinho, azienda di consegne a domicilio di proprietà del gruppo spagnolo Glovo. Si è chiusa così la prima causa milanese intentata da un rider contro la azienda che lo aveva fatto lavorare per 6 mesi con un co.co.co. Il giovane, 23 anni, attraverso i suoi avvocati Tommaso Dilonarno e Michela Mantarro, pretendeva che fosse riconosciuto il suo status di “lavoratore subordinato e tempo indeterminato” da parte dell’azienda specializzata nelle consegne a domicilio attraverso un apposita app.

Le richieste del rider

In particolare l’ex rider pretendeva di essere inquadrato come dipendente nel periodo compreso tra il 23 settembre 2016 e il 28 marzo 2017, quando invece lavorava come co.co.co. Stando alla sua denuncia, l’azienda avrebbe continuato a farlo lavorare anche nei 12 giorni successivi nonostante lui non avesse sottoscritto nessun contratto. E non lo avrebbe pagato nel periodo immediatamente successivo, trascorso a casa in seguito a un incidente d’auto avuto durante l’orario di lavoro. La sua richiesta è stata bocciata perchè, come ha spiegato il legale di Glovo, l’avvocato Francesco Tanca, “l’azienda non aveva l’obbligo di farlo lavorare così come lui aveva piena libertà di scegliere di effettuare le consegne”. Il deposito delle motivazioni entro 60 giorni.

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