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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Spesometro, la scadenza si avvicina: quali bollette vanno inserite

La data del 1° ottobre, ultimo giorno utile per fornire i dati del secondo trimestre, è sempre più vicina. L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti su quali bollette vanno inserite nella comunicazione

Spesometro 2018: la scadenza del secondo trimestre si avvicina. Come già scritto in altri articoli a riguardo, la data da segnare sul calendario sarebbe stata il 30 settembre, ma cadendo di domenica, l'ultimo giorno utile per i contribuenti diventa lunedì 1° ottobre. Con l'avvicinarsi della scadenza, l'Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti su bollette e fatture elettroniche da inserire nello spesometro.

Spesometro 2018: quali bollette inserire

Come riporta la risoluzione n. 68 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, le bollette emesse dal Comune, per la fornitura del servizio idrico integrato, devono essere inserite nello spesometro. Inoltre fornisce chiarimenti su quali dati vanno indicati nella comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che anche le bollette-fatture ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, che riguardano la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura vanno inserite nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Un comune non riteneva di dover inserire le bollette fatture nello spesometro, richiamando a suo favore ciò che è previsto del D.M. n. 370 del 2000 che non considera questi documenti fatture ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972, ma bollette-fatture emesse ai sensi dell’articolo successivo e in quanto tali non soggette all’obbligo di trasmissione della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.Bollette e fatture sono quindi documenti da ritenersi simili, motivo per cui non scatta l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati nello spesometro.

Un ulteriore chiarimento arriva dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 – come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016:

“In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

Traducendo la norma in 'parole povere' tutti i soggetti Iva sono obbligati a comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute anche nei confronti di soggetti privati.

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