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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Pagamento dello stipendio solo in banca o alle Poste: ecco cosa cambia con la nuova legge

La firma della busta paga non costituirà più una prova dell’avvenuto pagamento: ecco tutte le novità introdotte da un nuovo disegno di legge

Gli stipendi saranno versati solo in banca o alle Poste e la firma sulla busta paga non costituirà più una prova dell'avvenuto pagamento. Sono le principali novità introdotte dal disegno di legge recante "disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori" che questa settimana è all'esame della commissione Lavoro della Camera in sede referente.

Come riporta Studiocataldi.it, la ratio del provvedimento che vede come prima firmataria la democratica Titti Di Salvo e relatrice Valentina Paris (Pd), è quella di offrire una soluzione a un problema che colpisce moltissimi lavoratori italiani. "È infatti noto – si legge nella relazione al testo di legge - che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".

Vediamo in sintesi i punti cardine e le novità introdotte dal nuovo disegno di legge.

STIPENDI IN BANCA O ALLE POSTE: SCEGLIE IL LAVORATORE - Il provvedimento che si compone di 5 articoli introduce un semplice meccanismo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (nonché ogni anticipo), attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente, per l'emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato) oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale. Viene vietato in sostanza ai datori di lavoro il pagamento della retribuzione a mezzo di assegni o contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Si stabilisce, inoltre, che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: CONTINUA

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