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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia Italia

Superbonus 110 per cento, ci sono tre criticità per le ristrutturazioni con lo sconto

Confedilizia ha presentato alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria alcuni aspetti critici della normativa sul superbonus del 110%: qui una semplice guida per chiarire come funziona la detrazione fiscale

Eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa; esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; periodo di durata troppo limitato. Sono questi i tre principali aspetti critici della normativa sul superbonus del 110 per cento (eco e sisma) che Confedilizia ha rappresentato alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria nel corso di un’audizione.

Nella versione originaria del testo dell’articolo 121 del decreto rilancio era previsto, oltre allo sconto in fattura, la trasformazione della detrazione in credito d’imposta in capo al beneficiario della detrazione, possibilità che, nel corso dell’esame alla Camera, è stata eliminata. "Tale soppressione – ha rilevato il dott. Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario di Confedilizia – appare un’opportunità mancata, laddove lo strumento della trasformazione avrebbe costituito una vera rivoluzione nel panorama dei bonus fiscali" per la casa. Con essa, infatti, si sarebbe potuto utilizzare il credito non solo per l’Irpef, ma anche per l’Iva, le ritenute, l’Imu. Inoltre, ciò avrebbe permesso di fruire dell’intero importo, non dovendo il contribuente sostenere alcun onere finanziario connesso alla cessione, come invece avviene nel caso di cessione a terzi.

A suscitare perplessità, poi, è l'esclusione di alcune tipologie di case impropriamente considerate di lusso – in particolare quelle di categoria catastale A/1 – anch’essa introdotta in sede di conversione in legge, che rischia di compromettere l’uso del superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che potrà avere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Ultimo aspetto, la durata dell’incentivo. Ad avviso di Confedilizia, perché la misura possa ottenere gli effetti sperati, è indispensabile che essa sia utilizzabile almeno sino alla fine del 2022. I lavori interessati sono per la maggior parte di grande rilievo e quindi richiedono tempi di programmazione non brevi. In più, essi riguardano essenzialmente i condominii, le cui procedure decisionali sono articolate.

Superbonus 110%: le ultime notizie

Una delle principali modifiche arrivare con il via libera alla Camera del decreto rilancio riguarda il superbonus del 110% che viene allargato anche alle seconde case: la detrazione per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti è stata estesa anche a immobili del Terzo settore e alle seconde case, ad esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli. Anche i proprietari delle villette a schiera potranno usufruire dell'agevolazione.

È bene ricordare che il superbonus al 110%, approvato con il chiaro intento di rilanciare il settore dell’edilizia, si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ma solo se si effettua almeno uno dei 3 interventi trainanti:

  • "Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo".
  • "Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A", ivi inclusi "gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (...)". Per questi interventi la detrazione è calcolata su una spesa massima di 30.000 euro, anche questa volta moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio “ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito".
  • "Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici". 

Solo chi effettua almeno uno di questi interventi può beneficiare della detrazione al 110% anche per gli altri interventi previsti dall’ecobonus (vedi ad esempio la sostituzione degli infissi).

La detrazione fiscale si perfezione con la restituzione in cinque quote di pari importo. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori: con questa seconda opzione, il credito viene ceduto ma lo sconto avviene direttamente in fattura. 

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