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Venerdì, 29 Marzo 2024
LA GUIDA GREEN

Attestato di certificazione energetica degli edifici obbligatorio: come ottenerlo

Dal primo luglio entrerà in vigore il nuovo decreto interministeriale. Ecco tutti i requisiti richiesti

Novità all’orizzonte per quanto riguarda gli attestati di prestazione energetica degli edifici, i cosiddetti APE. Dal primo luglio, infatti, entrerà in vigore il nuovo decreto interministeriale (ministero dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture) che apporterà modifiche agli attestati di prestazione energetica. 

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è un attestato di prestazione energetica. A partire dal 1° luglio 2009, attraverso il D.lgs 192/2005, il D.lgs 311/2006 e il regolamento d'attuazione DPR 59/2009, si è previsto l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica (ACE) per le singole unità immobiliari, poi diventato, con la legge90/2013 attestato di prestazione energetica (APE).

Si tratta di documento, redatto da un certificatore, che indica le caratteristiche energetiche di un edificio, ovvero quanto quest’ultimo consuma. Per redigere questo attestato occorre prendere delle misurazioni particolari dell’edificio stesso, quantificare cioè, attraverso calcoli particolari, i consumi energetici dell'edificio in condizioni di utilizzo.

E le novità riguardano proprio le metodologie di calcolo. Nella bozza di decreto definito “dei requisiti minimi”, che a giorni dovrebbe diventare legge, infatti, vengono definite nuove metodologie di calcolo e i requisiti minimi energetici per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati. Le norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 che fino ad ora caratterizzavano la metodologia di calcolo utilizzata, verranno infatti aggiornate e affiancate a nuove. Verranno inoltre definiti quali strumenti di calcolo il certificatore può utilizzare. 

Per risolvere l’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE, l’altra importante novità è aver reso omogeneo il seguente decreto a livello nazionale. Le Regioni, quindi, che ancora non si sono adeguate alla normativa già in vigore, ora saranno obbligate a farlo entro i prossimi due anni.

Infine viene definito “l’edificio di riferimento”: per verificare correttamente che i nuovi edifici o quelli ristrutturati rispettino i requisiti minimi energetici previsti per legge, questi verranno confrontati con un “edificio di riferimento” cioè, come si legge nell’allegato 2 della bozza di legge, “un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici conformi alla nuova direttiva”.

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