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Venerdì, 29 Marzo 2024
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RC Auto: come cambiano attestati di rischio e classe di merito

Ad Aprile l'IVASS ha apportato modifiche alle regole su attestati di rischio e classe di merito nell’ambito dei contratti di assicurazione obbligatoria RC Auto

Con due provvedimenti emanati nel mese di aprile, l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha introdotto alcune modifiche alle regole riguardanti gli attestati di rischio e la classe di merito nell’ambito dei contratti di assicurazione obbligatoria R.C. Auto.

Tabella di sinistrosità passa da 5 a 10 anni

Come fa notare ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori ) in merito agli attestati di rischio, ossia quei documenti che attestano la “storia” assicurativa del veicolo, viene introdotta una tabella di sinistrosità relativa ai 10 anni precedenti rispetto alla scadenza del contratto, con i sinistri pagati. Ciò al posto dell’attuale indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, indicazione che comunque per quanto risposto dall’IVASS resterà valida per tutto quest’anno con introduzione progressiva degli anni aggiuntivi a partire dal 2019.

Codice identificativo univoco del rischio

L'altra novità concerne invece l’introduzione di un codice identificativo univoco del rischio (IUR), determinato abbinando il proprietario ai veicoli di suo possesso, che permetterà alle compagnie un’identificazione veloce e univoca del rischio in modo da poter subito assegnare al contratto la classe di merito corretta. Questo dato dovrebbe apparire sugli attestati relativi a contratti annuali in scadenza a partire dal 1 agosto 2018.

Riguardo alle classi di merito universali (CU), l’IVASS ha aggiornato le tabelle di conversione e di variazione come previsto dal Regolamento 9/2015, un passo formale che le ha lasciate praticamente invariate. Per le classi di merito la novità è invece la precisazione di una serie di casi di mantenimento delle stesse relativi al cambio di proprietà del veicolo, di acquisizione dello stesso in eredità, di riacquisto dopo rottamazione, furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita etc.

L'introduzione delle modifiche sopracitate dovrebbe garantire una maggiore chiarezza e una categoria più ampia di casistiche a cui fare riferimento. In tal modo le regole dovrebbero acquisire uniformità a livello nazionale a garanzia dell’assicurato che fino ad oggi in casi dubbi doveva affidarsi unicamente al contratto e quindi alla “disponibilità” della compagnia assicuratrice.

 

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