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Venerdì, 19 Aprile 2024
Sicurezza

Patente sospesa per positività all'alcoltest: cosa dice la legge?

Il provvedimento adottato dal Prefetto in via cautelare è sempre legittimo o varia in base al tasso alcolemico rilevato al momento del controllo? Alcune norme sembrano contraddirsi

La sospensione della patente di un conducente risultato positivo all'alcoltest è sempre legittima o è da ritenersi valida soltanto in caso il tasso alcolemico sia superiore ad 1,5 g/l? A proposito di questo interrogativo, va detto come le dinamiche della legge non siano affatto chiare. Come fa notare Il Sole 24 Ore, infatti, l'art. 186 del Codice della Strada prevede sanzioni diverse e crescenti in base al tasso rilevato dall'etilometro: si va da quelle amministrative (verbale e sospensione patente) a quelle penali (arresto e ammenda).

Lo spauracchio di tanti automobilisti è la sospensione della patente qualificata come accessoria a quella penale in presenza di un tasso di 0,8 g/l. Tuttavia, è risaputo come i processi arrivino spesso dopo mesi (addirittura anni in alcuni casi) e come in presenza di un lavoro di pubblica utilità, l'arco temporale della sospensione si dimezzi. Talvolta, però, il Prefetto può stabilire la sospensione in via cautelare, appena effettuato l'alcoltest, circostanza che finisce per lasciare il conducente appiedato a 'tempo indeterminato'.

Un altro aspetto interessante che riguarda l'art. 186 è che esso prevede che la sospensione possa essere applicata solo dal giudice penale, una volta accertato il reato. In realtà però, quando un guidatore viene fermato e risulta positivo all'etilometro, la licenza di guida viene immediatamente ritirata dagli accertatori e trasmessa al Prefetto, il quale nei giorni seguenti dispone la sospensione secondo gli scaglioni previsti dall’art. 186. Un'interpretazione in evidente conflitto con l’articolo 223 del Codice della Strada che stabilisce l'eventualità del ritiro della patente immediato in presenza di un’ipotesi di reato. Inoltre, il comma 9 dell’articolo 186, stabilisce che il Prefetto può disporre cautelarmente la sospensione solo se il conducente ha un tasso superiore a 1,5 g/l. Trattandosi di una misura cautelare, essa deve cessare se dopo la visita medica prevista dall’art. 119 del Codice della Strada, il conducente viene ritenuto idoneo.

La sentenza n. 21447/2010 della Seconda sezione civile approvata dalla Cassazione, ha ritenuto valida questa interpretazione in quanto, in virtù del principio di specialità, l’art. 186, comma 9, "configurerebbe una deroga ai casi di sospensione previsti dall’articolo 223". Con la recente ordinanza n. 18342/17, tuttavia, la Sesta sezione civile della Cassazione ha mostrato un'altra inversione di tendenza: non sussisterebbe infatti un "rapporto di specialità" tra le due norme. Tale interpretazione legittima le prassi adottate attualmente presso tutte le Prefetture, anche in quei numerosi casi in cui i giudici di pace accolgono i ricorsi contro le sospensioni. Dato che le norme in vigore sembrano contraddirsi, in certi casi - per garantire parità di trattamento - sarebbe auspicabile l'intervento delle Sezioni unite.

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