rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Politica

Stretta sulle ong, Daspo e molto altro: cosa c'è nel decreto Sicurezza bis

Il provvedimento, composto da 18 articoli, è stato approvato in Senato con 160 voti a favore. Dalle multe ai comandanti delle navi fino alla violenza durante le manifestazioni: ecco cosa prevede

Il decreto legge Sicurezza bis è stato approvato in Senato con 160 voti a favore, nonostante le ultime incertezze che avevano accompagnato l'avvicinarsi della votazione. Un'altra vittoria di Salvini sui colleghi pentastellati, in vista di un altro test cruciale per il governo Lega-M5s, quello sulla tav. Ma cosa c'è nel dl Sicurezza Bis? Il provvedimento si compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima relativa alle nuove norme sui migranti, la seconda sull’ordine pubblico prevede una pesante stretta sulle manifestazioni pubbliche. Di seguito i punti principali:

Limiti all'ingresso nelle acque territoriali

L’articolo 1 prevede che il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa “limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quando si concretizzino le condizioni di cui all’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. La norma non si applica al naviglio militare e alle navi in servizio governativo non commerciale. 

Stretta sulle ong

E’ prevista una sanzione amministrativa da 150 mila a 1 milione di euro per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale e si applica la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione. Responsabile dell’illecito è dunque il comandante della nave mentre l’armatore e il proprietario della nave dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante. È previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nei confronti del comandante che commette un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra. 

Affitti brevi

Il decreto prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure. 

Pene più severe per i manifestanti

Il decreto sicurezza bis inasprisce le pene per chi durante una manifestazione in luogo pubblico e aperto al pubblico senza giustificato motivo usa caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona: la pena edittale – che nella disciplina attuale è fissata nell’arresto da uno a due anni e nell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro – diventa l’arresto da due a tre anni e l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. È punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere. Si tratta della medesima condotta già punita qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive. 

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Il decreto inasprisce le pene per fatti già previsti come reato se vengono commessi nel contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, diventa un’aggravante il fatto di commettere il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale o violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il decreto inoltre prevede la non archiviazione per lieve tenuità del fatto, nei confronti di chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale. Chi per esempio sputa su una divisa ne dovrà rispondere. 

Danneggiamento di beni mobili o immobili

Il decreto prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Vigili del Fuoco, aumentano le ore di straordinario

Il decreto prevede l’aumento dell’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 259.890 ore per l’anno 2019 e di 340.000 ore a decorrere dal 2020. 

Ampliata la portata del Daspo

Nei confronti di persona già destinataria del Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, la durata del nuovo divieto non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10. Il dl prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. 

Maggiori tutele per gli arbitri

Contro la violenza negli stadi e sui campi sportivi vengono introdotte tutele anche per gli arbitri e per gli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle gare che sono equiparati agli addetti ai varchi di accesso degli impianti (è prevista una pena da 6 mesi a 5 anni per chi usa atti di violenza contro di loro).

Modifica del codice antimafia

Modificato il codice antimafia per consentire il fermo anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Si stabilizza nell'ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Stretta sulle ong, Daspo e molto altro: cosa c'è nel decreto Sicurezza bis

Today è in caricamento